Trib. Vicenza, sentenza 02/01/2025, n. 4
Sentenza
2 gennaio 2025
Sentenza
2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 5722/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5722/2021 promossa da:
OL RA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
CORTESE RUDY del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in IC (VI9, via Montello nr. 7 int. 3
ATTORE OPPONENTE
contro
OL IA IG (c.f. [...]) e OL TI (c.f.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. GIAMPAOLO BAU' e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Asiago (VI),
Vicolo degli Orti nr. 12/A
CONVENUTI OPPOSTI
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
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PER L'OPPONENTE: Parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e come da pag. 1 della memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. contestando quanto ex adverso dedotto
PER GLI OPPOSTI: Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e si riporta all'eccezione sollevata nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. e anche in via istruttoria come da predetta memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, OL AE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
1424/2021 R. Ing. (R.G. n. 3876/2021) emesso in data 28/29.06.21 dal Tribunale
di Vicenza con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente a OL
NO e OL GI UI la somma complessiva di € 44.000 (€ 22.000 per ciascuno dei ricorrenti), oltre interessi come da domanda e spese e compensi della procedura di ingiunzione come ivi liquidati quale credito risultante dalla dichiarazione di debito/promessa di pagamento, sottoscritta dall'ingiunto il
06.03.2010, con il quale quest'ultimo si era obbligato a pagare agli ingiungenti la somma di € 22.000 ciascuno quale corrispettivo della cessione di quote di beni immobili (mappali nn. 1016 e 1206, foglio 5 del Comune di Conco)
stipulata con rogito notarile. Detta somma era stata concordata tra le parti,
quale effettivo prezzo di vendita dei beni, contestualmente al rogito notarile, in
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cui era stata indicata una somma inferiore, somma che, peraltro, non sarebbe stata versata.
A fondamento della propria opposizione OL AE esponeva quanto segue:
- che i mm.nn. 1106 e 1206 del foglio 5 del Comune di Conco
rappresentavano una piccola porzione (cucina, bagno, porzione di soffitta e di giardino) di un modesto fabbricato unifamiliare di cui facevano parte i più
estesi mm.nn. 1207 e 780;
- quando aveva firmato la scrittura del 06.03.2010, egli era fermamente convinto che le quote cedute dagli zii OL GI UI, OL NO e OL
IZ si riferissero all'intero fabbricato;
- che, nel 2007, gli zii gli avevano consegnato una perizia fatta redigere dal geom. Ronzani, tecnico di loro fiducia, da cui risultava che il valore complessivo del compendio, in comproprietà tra i fratelli OL NO, GI
UI, IZ e IO era pari ad € 67.000;
- che, per sistemare i reciproci rapporti, i quattro fratelli OL avevano sottoscritto, in data 06.03.2010, l'atto notarile rep. 14.001 (notaio Rossi di
Gallio) e, in tale occasione, attraverso una serie articolata di atti (permute,
cessioni e donazioni di quote) egli era divenuto proprietario esclusivo dell'intero compendio immobiliare di cui ai mm.nn. 1206, 1207, 780 e 1106;
- che, riguardo a tale compendio, nella perizia geom. Ronzani i mappali erano diversi da quelli dell'atto notarile, essendo intervenute nel frattempo variazioni catastali, con soppressioni e fusioni di mappali, che avevano
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ingenerato nell'opponente una certa confusione nella corretta individuazione delle porzioni del fabbricato;
- che, in tale contesto, gli opposti, vantando di essere comproprietari dell'intero fabbricato, con giardino di pertinenza, come da perizia geom.
Ronzani, chiedevano all'attore di corrispondere loro una parte del valore dell'intero compendio e siccome lo zio OL IZ aveva deciso di rimanere estraneo alla vicenda e di non pretendere alcunché, i convenuti opposti avevano ritenuto di dividere il valore del compendio per 3, invece che per 4,
pretendendo per sé il pagamento dei 2/3 del valore stimato dal geom. Ronzani,
pari ad € 44.000 (2/3 di € 67.000);
- di essere un muratore con bassa scolarità e di aver fatto affidamento, in buona fede, sulla veridicità della perizia geom. Ronzani e, non identificando le porzioni di fabbricato a causa delle variazioni catastali medio tempore intervenute, di aver sottoscritto la promessa di pagamento azionata in monitorio, non rendendosi conto che i mm.nn. 1206 e 1016 identificavano solo una porzione del compendio immobiliare, riconoscendo quindi il pagamento della somma di € 44.000 richiesta dagli zii con inganno, per una quota del fabbricato che non era di