Trib. Cremona, sentenza 02/12/2024, n. 649

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 02/12/2024, n. 649
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 649
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

VG 847/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Bassi Giudice nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. MANDELLI MARGHERITA nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 16 settembre 2006 in Crema la ricorrente contraeva matrimonio civile con il Sig.
[...]
;
CP_1
Dalla loro unione nascevano due figlie, nel 2007 e nel 2005;
Per_1 Per_2
I due coniugi fissavano la loro residenza in Cremosano (CR), via Del Forno, n. 11;

La relazione diveniva tuttavia intollerabile e, con ricorso del 13 aprile 2023, la ricorrente proponeva al
Tribunale di Cremona domanda di separazione, di regolamentazione del regime patrimoniale e di affidamento delle figlie;

pendente il giudizio, le parti arrivavano a un accordo – su proposta del Giudice – e, in data 12 novembre
2024, precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi.


2. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori congiuntamente, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.



3. La figlia minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cremosano, via Novera, n. 6/8.



4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le necessità della stessa, ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico.

In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dal sabato pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri della minore. La minore trascorrerà, salvo diversi accordi, il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre, così che se il primo anno la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre,
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