Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 1
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:28, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1272/2024 promossa da:
SS CE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARONE
GUIDO
PARTE RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588),
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 ET SS adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, ad ottenere la cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad pagina 1 di 6


erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500,00, mediante rilascio della
Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
MIUR.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. MIUR.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il
DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'I.C. E. Solvay-
Dante A. in Rosignano Marittimo (LI) dal 17.9.2020 al 30.6.2021. Tanto premesso, la ricorrente lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di €
500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Non si costituiva il Ministero resistente del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
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grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
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