Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 167

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 167
Giurisdizione : Trib. Rovereto
Numero : 167
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Raffaglio Paola e domiciliati presso il suo studio in Brescia via Solferino n.23, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 24.04.1975 in Rovereto, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;

- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;

- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;

- sentito il Pubblico Ministero;

- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;

P.Q.M

.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;

2) Affido condiviso del figlio minorenne con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Rovereto, Via Depero n.25, che verrà quindi abitata dalla madre e dal minore.
3) Il Sig. si obbliga a pagare il 50% delle utenze (acqua, luce,gas) Pt_2
della casa coniugale, oltre al 100% delle eventuali spese straordinarie relative alla stessa;
sarà quindi sua cura e onere scegliere, incaricare e pagare i relativi tecnici e opere.
4) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo Persona_1
desideri, previo accordo con la madre, e comunque nei seguenti giorni ed orari:
- I E III SETTIMANA del mese: dal venerdì sera alla domenica sera, nonchè il mercoledì (con pernottamento);

- II E IV SETTIMANA del mese: il mercoledì e il giovedì (con pernottamento);

- Almeno 15 gg durante le vacanze estive da fissarsi in accordo con la madre ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori;

- Almeno una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno;

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- Almeno tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta);

Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
5) Il signor
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