Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 833
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Testo completo
R.G. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott.ssa Federica Abiuso - Presidente estensore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 842/2024 R.G. promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Bogoni, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
Ricorrente
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Carlo Canal, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente e parte resistente: “dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: disporsi che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre, sita in Borgata Volto n. 122 A5, Rosolina;
disporsi che la casa coniugale sita in Rosolina Borgata Volto n. 122 A5 sia assegnata alla madre della minore;
disporsi che, salvi migliori accordi tra i genitori, il signor Parte_2
possa vedere e tenere con sé la figlia, con i seguenti orari: Nei fine settimana: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alle ore 15,00 alla domenica alle ore 21,00;
Durante la settimana: un pomeriggio alla settimana da concordarsi, in difetto di accordo sarà nel giorno di mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21,00 Natale: starà con il padre o il 25 o il 26 dicembre dalle ore 9.00 alle Per_1
ore 22.00 oltre ad ulteriori 5 giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Capodanno o l'Epifania. Pasqua e lunedì dell'Angelo: nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà due giorni con il padre, comprendenti ad anni alterni Pasqua e lunedì dell'Angelo e viceversa. Durante il periodo estivo starà con il padre due settimane non Per_1
consecutive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Il signor verserà Parte_2
entro il giorno 23 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Per_1 di €. 200,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, che avranno il seguente regime: A) Spese mediche da rimborsare se documentate e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott.ssa Federica Abiuso - Presidente estensore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 842/2024 R.G. promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Bogoni, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
Ricorrente
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Carlo Canal, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente e parte resistente: “dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: disporsi che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre, sita in Borgata Volto n. 122 A5, Rosolina;
disporsi che la casa coniugale sita in Rosolina Borgata Volto n. 122 A5 sia assegnata alla madre della minore;
disporsi che, salvi migliori accordi tra i genitori, il signor Parte_2
possa vedere e tenere con sé la figlia, con i seguenti orari: Nei fine settimana: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alle ore 15,00 alla domenica alle ore 21,00;
Durante la settimana: un pomeriggio alla settimana da concordarsi, in difetto di accordo sarà nel giorno di mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21,00 Natale: starà con il padre o il 25 o il 26 dicembre dalle ore 9.00 alle Per_1
ore 22.00 oltre ad ulteriori 5 giorni anche non consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Capodanno o l'Epifania. Pasqua e lunedì dell'Angelo: nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà due giorni con il padre, comprendenti ad anni alterni Pasqua e lunedì dell'Angelo e viceversa. Durante il periodo estivo starà con il padre due settimane non Per_1
consecutive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Il signor verserà Parte_2
entro il giorno 23 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Per_1 di €. 200,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, che avranno il seguente regime: A) Spese mediche da rimborsare se documentate e
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