Trib. Firenze, ordinanza 13/03/2025

TRIB Firenze
Ordinanza
13 marzo 2025
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TRIB Firenze
Ordinanza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, ordinanza 13/03/2025
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero :
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 2025/2164
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2164/2025 promossa da:
COOPERATIVA AUTOTRASPORTI MERCATO CAM IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00910060482), con il patrocinio dell'avv. SIGNORINI LORENZO, elettivamente domiciliato in Viale Belfiore 4 50144 Firenze presso il difensore avv. SIGNORINI LORENZO
PARTE ATTRICE/ contro
NOVA PETROLI S.P.A. (C.F. 05468370480), con il patrocinio dell'avv. Alberto Pancani,
PARTE CONVENUTA/
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni, letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che a seguito di ricorso monitorio depositato da Nova Petroli S.p.A., il Tribunale di
Firenze emetteva Decreto ingiuntivo provvisoriamente n. 3710/2024 del 30/12/2024, RG n.
13302/2024 a carico della Coop. CAM ed ingiungeva di pagamento della somma di € 38.155,74, oltre interessi come da domanda, nonché spese, siccome ivi liquidate, notificato all'ingiunto il 20 giugno 2024;
Rilevato, che il decreto veniva così notificato in data 14/01/2025 unitamente all'atto di precetto per
€ 39.811,74 all'opponente la quale proponeva opposizione lamentando genericamente l'insussistenza del credito e la l'insufficienza della documentazione probatoria rappresentata dalle fatture commerciali sulla base del quale era stato emesso il decreto, nonché disconoscendo le firme apposte dui documenti di trasporto;

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Presentata autonoma istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, fissato il contraddittorio allo scopo di provvedere sulla richiesta, tenuta l'udienza nelle forme della trattazione cartolare, il procedimento è stato trattenuto in riserva.
Giova a questo punto rammentare che la disposizione di cui all'art. 649 c.p.c. consente al giudice del merito, con una valutazione che deve essere compiuta allo stato degli atti, di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa in sede monitoria dal giudice del ricorso per ingiunzione laddove ricorrano gravi motivi: la giurisprudenza ha chiarito che questi si individuano nell'ingiusto e grave pregiudizio che subirebbe l'opponente laddove il decreto fosse eseguito, alla luce, sul piano del fumus, della presumibile insussistenza del titolo o del credito posto a base della pretesa dell'opposto e, sul piano del periculum, della impossibilità o difficoltà di recupero per l'ipotesi nella quale l'opposizione risulti fondata.
In tale direzione, la delibazione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione non implica né un riesame della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. né una valutazione circa la sussistenza, in negativo, delle condizioni previste dall'art. 648 c.p.c. con riguardo alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Al contrario, siffatta valutazione presuppone l'indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o
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