Trib. Latina, sentenza 28/10/2024, n. 62
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Testo completo
Istanza di liquidazione controllata n. 124-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 124/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione controllata di:
CO NN visto il ricorso depositato il 16.09.2024 con il quale il debitore ON NI (in proprio anche ex art. 86 c.p.c.) chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs.
n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010;
il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del
Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza);
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento dell'intestato Tribunale a firma presidenziale del
18.09.2024 di designazione/assegnazione al Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe (per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto
Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I si è disposta la trattazione/lavorazione di consimili procedure ad opera della Cancelleria Procedure
Concorsuali per quanto di competenza);
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore in proprio anche ex art. 86 c.p.c. per il tramite e con l'assistenza del cd. “OCC” nella persona dell'Avv. Luca Torregrossa-Organismo Di 1 Istanza di liquidazione controllata n. 124-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 124/2024-Trib. Latina)
Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Latina con annessa la relazione dello stesso del 16.09.2024 ex art. 269 comma 2 CCII, onde non appare necessaria la sua audizione e/o la previa instaurazione del contraddittorio (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Modena, 12.08.2024 e
Trib. Cuneo, sentenza n. 13/2022 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022);
ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 27, commi 2 e 3, CCII
e tanto atteso il fatto che il ricorrente/debitore risulta essere residente in [...]
(cfr. il certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza del 23.07.2024-Ministero dell'Interno allegato al ricorso introduttivo telematico del 16.09.2024-allegato n. 01), sicché anche per queste ragioni il centro dei principali interessi della stessa risulta collocato nel circondario del
Tribunale Ordinario di Latina;
considerato che
il ricorrente è un professionista/persona fisica (e, come tale, legittimato alla presentazione della domanda di cui trattasi ex artt. 268 ss. CCII a prescindere dai cd. “requisiti dimensionali” di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII - cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Messina, 19.12.2022) e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c), CCII nonché che lo stesso non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza per quanto emergente dagli atti come detto;
rilevato che il ricorso introduttivo risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del debitore nonché che esso risulta corredato dalla relazione del cd. “OCC” nella persona del professionista incaricato Avv.
Luca Torregrossa del 16.09.2024 ex comma 2 dell'art. 269 CCII recante indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (nel caso di specie e per quanto rileva in sede di apertura della presente procedura ex artt. 268 ss. CCII, il ricorrente ha documentato – anche a mezzo della detta relazione del 16.09.2024 ex art. 269 comma
2 CCII del cd. “OCC” Avv. Torregrossa a ben vedere – l'intervenuta presentazione di domande di cd. “rottamazione” o cd. “definizione agevolata” nel tentativo di ripianare la propria esposizione debitoria verso il IS (costituente la parte principale della propria esposizione debitoria) sia pure senza successo e/o situazioni familiari e professionali peculiari;
non risultano dagli atti eventuali spese recenti eccessive e/o non proporzionate rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante – cfr., in dettaglio, gli allegati nn. da 04 a 13 e nn. da 39 a 45 e nn. 29, 46, 47, 51, 52, 55
e 56 di cui al ricorso introduttivo telematico del 16.09.2024);
detta relazione del cd. “OCC” Avv.
Torregrossa del 16.09.2024 ex comma 2 dell'art. 269 CCII risulta poi contenere attestazione
(implicita ma univoca) ex art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII in tema di sussistenza di attivo
2 Istanza di liquidazione controllata n. 124-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 124/2024-Trib. Latina)
da destinare ai creditori anche a mezzo di azioni giudiziarie (cd. “causa concreta” – cfr., tra le altre ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie: Trib. Treviso, 18.06.2024 e Trib.
Busto Arsizio, 28.09.2022 secondo cui “(…) La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato, in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio, che ai fini dell'ammissibilità di tale procedura occorre verificare che vi sia "un'utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che
l'attività liquidatoria e distributiva comporta (cfr. Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021). Inoltre, è stato specificato che la proposta di liquidazione del patrimonio (come la proposta di concordato con la quale condivide la natura concorsuale) pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque rilevarsi idonea ex ante ad assicurare il soddisfacimento, seppur parziale, ma comunque non meramente simbolico od anche solo irrisorio dei creditori, in ciò consistendo il vaglio sulla cd. fattibilità giuridica che il Tribunale è chiamato a svolgere in sede di ammissione della proposta concordataria ed applicabile, considerata la eadem ratio, anche alla procedura concorsuale per il
(P.U. n. 124/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione controllata di:
CO NN visto il ricorso depositato il 16.09.2024 con il quale il debitore ON NI (in proprio anche ex art. 86 c.p.c.) chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs.
n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010;
il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del
Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza);
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento dell'intestato Tribunale a firma presidenziale del
18.09.2024 di designazione/assegnazione al Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe (per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto
Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I si è disposta la trattazione/lavorazione di consimili procedure ad opera della Cancelleria Procedure
Concorsuali per quanto di competenza);
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore in proprio anche ex art. 86 c.p.c. per il tramite e con l'assistenza del cd. “OCC” nella persona dell'Avv. Luca Torregrossa-Organismo Di 1 Istanza di liquidazione controllata n. 124-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 124/2024-Trib. Latina)
Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Latina con annessa la relazione dello stesso del 16.09.2024 ex art. 269 comma 2 CCII, onde non appare necessaria la sua audizione e/o la previa instaurazione del contraddittorio (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Modena, 12.08.2024 e
Trib. Cuneo, sentenza n. 13/2022 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022);
ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 27, commi 2 e 3, CCII
e tanto atteso il fatto che il ricorrente/debitore risulta essere residente in [...]
(cfr. il certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza del 23.07.2024-Ministero dell'Interno allegato al ricorso introduttivo telematico del 16.09.2024-allegato n. 01), sicché anche per queste ragioni il centro dei principali interessi della stessa risulta collocato nel circondario del
Tribunale Ordinario di Latina;
considerato che
il ricorrente è un professionista/persona fisica (e, come tale, legittimato alla presentazione della domanda di cui trattasi ex artt. 268 ss. CCII a prescindere dai cd. “requisiti dimensionali” di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII - cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Messina, 19.12.2022) e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c), CCII nonché che lo stesso non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza per quanto emergente dagli atti come detto;
rilevato che il ricorso introduttivo risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del debitore nonché che esso risulta corredato dalla relazione del cd. “OCC” nella persona del professionista incaricato Avv.
Luca Torregrossa del 16.09.2024 ex comma 2 dell'art. 269 CCII recante indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (nel caso di specie e per quanto rileva in sede di apertura della presente procedura ex artt. 268 ss. CCII, il ricorrente ha documentato – anche a mezzo della detta relazione del 16.09.2024 ex art. 269 comma
2 CCII del cd. “OCC” Avv. Torregrossa a ben vedere – l'intervenuta presentazione di domande di cd. “rottamazione” o cd. “definizione agevolata” nel tentativo di ripianare la propria esposizione debitoria verso il IS (costituente la parte principale della propria esposizione debitoria) sia pure senza successo e/o situazioni familiari e professionali peculiari;
non risultano dagli atti eventuali spese recenti eccessive e/o non proporzionate rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante – cfr., in dettaglio, gli allegati nn. da 04 a 13 e nn. da 39 a 45 e nn. 29, 46, 47, 51, 52, 55
e 56 di cui al ricorso introduttivo telematico del 16.09.2024);
detta relazione del cd. “OCC” Avv.
Torregrossa del 16.09.2024 ex comma 2 dell'art. 269 CCII risulta poi contenere attestazione
(implicita ma univoca) ex art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII in tema di sussistenza di attivo
2 Istanza di liquidazione controllata n. 124-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 124/2024-Trib. Latina)
da destinare ai creditori anche a mezzo di azioni giudiziarie (cd. “causa concreta” – cfr., tra le altre ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie: Trib. Treviso, 18.06.2024 e Trib.
Busto Arsizio, 28.09.2022 secondo cui “(…) La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato, in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio, che ai fini dell'ammissibilità di tale procedura occorre verificare che vi sia "un'utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che
l'attività liquidatoria e distributiva comporta (cfr. Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021). Inoltre, è stato specificato che la proposta di liquidazione del patrimonio (come la proposta di concordato con la quale condivide la natura concorsuale) pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque rilevarsi idonea ex ante ad assicurare il soddisfacimento, seppur parziale, ma comunque non meramente simbolico od anche solo irrisorio dei creditori, in ciò consistendo il vaglio sulla cd. fattibilità giuridica che il Tribunale è chiamato a svolgere in sede di ammissione della proposta concordataria ed applicabile, considerata la eadem ratio, anche alla procedura concorsuale per il
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