Trib. Rovigo, sentenza 15/02/2025, n. 114
TRIB Rovigo
Sentenza
15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 2249/2022, promossa da:
TA IA cf [...]con l'avv. MATTEO SACCHETTO
-attore-
Contro
RD OL - [...]con l'avv. ALESSANDRO MICUCCI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione TA IA conveniva in giudizio RD OL con ricorso 702 ter cpc per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il Sig. DI PA (Codice Fiscale:
[...]), nato ad [...], il [...] ed ivi residente in
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a restituire la somma in linea capitale di €.
66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
2. conseguentemente al punto 1. ed in ogni caso, condannare il Sig. DI pagina 1 di 11 PA (Codice Fiscale: [...]), nato ad [...], il
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a restituire la somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il Sig. DI PA (Codice Fiscale:
[...]), nato ad [...], il [...] ed ivi residente in
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. AR UC a Banca
Adria Colli Euganei Soc. Coop., sulla linea capitale prestata al Sig. DI
PA;
4. conseguentemente al punto 3. ed in ogni caso, condannare il Sig.
DI PA (Codice Fiscale: [...]), nato ad [...], il
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig.
AR UC a Banca Adria Colli Euganei Soc. Coop., sulla linea capitale prestata al Sig. DI PA;
5. con vittoria di competenze e spese di lite.”
A supporto delle proprie pretese e domande così deduceva:
-di aver versato la complessiva somma di euro 120.000,00 a RD
OL, proprio cognato, per finanziare lo stesso per l'ultimazione di lavori di ristrutturazione ai una chiesa che la impresa edile dello stesso doveva ultimare in località Baricetta di Adria;
-che RD OL restituiva la sola somma di euro 43,618,00 con 8 bonifici;
-che pertanto RD OL deve restituire ancora la somma di euro
66.382,00 oltre interessi per euto 6.175,03, maturati sulla sorte capitale data a prestito;
-di aver inviato una prima lettera di sollecito di restituzione del finanziamento concesso al legale del sig. RD e una successiva diffida ad adempiere personalmente al sig. RD, entrambe rimaste senza esito positivo;
-che si tratta di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. il cui perfezionamento è avvenuto con l'accredito della somma (in diverse traches) di euro 120.000,00;
pagina 2 di 11
-che RD OL ha iniziato a rimborsare parte del prestito ricevuto atteso che per esempio nel bonifico del 28.02.2018 di euro 30.000,00 ha indicato “rimborso prestito”;
-che il sig. RD OL è inadempiente avendo ricevuto formale diffida alla restituzione.
*
Si costituiva RD OL contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande e svolgendo domanda riconvenzionale assumendo che:
-TA IA il 28.05.2009 ha acquistato dalla società NU RI
AS di RD OL un immobile sito in Adria censito al Comune di Adria, sez AD, Fg 42, mapp 68 sub. 7, in corso di costruzione;
-che l'immobile era stato acquistato in stato debellente e che per i lavori di ristrutturazione si era affidato alla stessa società NU;
-NU RI AS ha effettuato i lavori di ristrutturazione anticipandone i costi per euro 59.625,75 oltre IVA;
-che in data 03.08.2017 NU RI AS ha ceduto il proprio credito a
OL RD;
-che la cessione del credito è stata notificata a TA IA il
21.02.2023;
-che pertanto TA IA è debitore di RD OL di euro
73.200,00;
-che TA IA per poter ristrutturare l'immobile acquistato da
NU RI AS ha chiesto e ottenuto un mutuo di euro 120.000,00 da
Banca Adria Colli Euganei;
-che tale importo è stato girato da TA IA a RD OL anziché a NU RI AS;
-che RD OL ritornava a TA IA la somma di cui agli 8 bonifici indicati in narrativa di parte attrice, ritenendoli in eccedenza;
-che successivamente RD OL quale legale rappresentante si accorgeva che la società di cui è legale rappresentante aveva sostenuto costi pagina 3 di 11
maggiori che quantificava nella nota proforma inviata con la cessione del credito e ammontante a euro 60.000,00 oltre iva;
-che non sono dovuti interessi di sorta;
*
Il Giudice dott.ssa Gancitano alla prima udienza disponeva il mutamento di rito in ordinario.
Le parti scambiavano le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.
L'istruttoria del procedimento avveniva documentalmente anche perché le prove orali venivano rigettata con argomentata ordinanza del 28.04.2024 in cui il Giudice “RITENUTO che l'onere della prova della esistenza di un contratto di mutuo grava sul mutuante;
che la datio di una somma non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione allorquando pur ammettendone la ricezione il convenuto ne deduca una ragione diversa;
che pertanto nel caso di specie sull'attore incombe l'onere di provare la natura del titolo della dazione di denaro da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
che
l'indicazione nel bonifico di data 28.2.2018 è “restituzione prestito” senza specificazione se “a saldo” o “in acconto”; RITENUTO che le prove
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 2249/2022, promossa da:
TA IA cf [...]con l'avv. MATTEO SACCHETTO
-attore-
Contro
RD OL - [...]con l'avv. ALESSANDRO MICUCCI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione TA IA conveniva in giudizio RD OL con ricorso 702 ter cpc per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il Sig. DI PA (Codice Fiscale:
[...]), nato ad [...], il [...] ed ivi residente in
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a restituire la somma in linea capitale di €.
66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
2. conseguentemente al punto 1. ed in ogni caso, condannare il Sig. DI pagina 1 di 11 PA (Codice Fiscale: [...]), nato ad [...], il
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a restituire la somma in linea capitale di €. 66.382,00, per le ragioni meglio dispiegate in narrativa;
3. Accertare e dichiarare il Sig. DI PA (Codice Fiscale:
[...]), nato ad [...], il [...] ed ivi residente in
Via A. De Gasperi n. 10, tenuto a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig. AR UC a Banca
Adria Colli Euganei Soc. Coop., sulla linea capitale prestata al Sig. DI
PA;
4. conseguentemente al punto 3. ed in ogni caso, condannare il Sig.
DI PA (Codice Fiscale: [...]), nato ad [...], il
26.02.1967 ed ivi residente in [...], a corrispondere la somma di €. 6.175,03 a titolo di restituzione degli interessi, pagati dal Sig.
AR UC a Banca Adria Colli Euganei Soc. Coop., sulla linea capitale prestata al Sig. DI PA;
5. con vittoria di competenze e spese di lite.”
A supporto delle proprie pretese e domande così deduceva:
-di aver versato la complessiva somma di euro 120.000,00 a RD
OL, proprio cognato, per finanziare lo stesso per l'ultimazione di lavori di ristrutturazione ai una chiesa che la impresa edile dello stesso doveva ultimare in località Baricetta di Adria;
-che RD OL restituiva la sola somma di euro 43,618,00 con 8 bonifici;
-che pertanto RD OL deve restituire ancora la somma di euro
66.382,00 oltre interessi per euto 6.175,03, maturati sulla sorte capitale data a prestito;
-di aver inviato una prima lettera di sollecito di restituzione del finanziamento concesso al legale del sig. RD e una successiva diffida ad adempiere personalmente al sig. RD, entrambe rimaste senza esito positivo;
-che si tratta di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. il cui perfezionamento è avvenuto con l'accredito della somma (in diverse traches) di euro 120.000,00;
pagina 2 di 11
-che RD OL ha iniziato a rimborsare parte del prestito ricevuto atteso che per esempio nel bonifico del 28.02.2018 di euro 30.000,00 ha indicato “rimborso prestito”;
-che il sig. RD OL è inadempiente avendo ricevuto formale diffida alla restituzione.
*
Si costituiva RD OL contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande e svolgendo domanda riconvenzionale assumendo che:
-TA IA il 28.05.2009 ha acquistato dalla società NU RI
AS di RD OL un immobile sito in Adria censito al Comune di Adria, sez AD, Fg 42, mapp 68 sub. 7, in corso di costruzione;
-che l'immobile era stato acquistato in stato debellente e che per i lavori di ristrutturazione si era affidato alla stessa società NU;
-NU RI AS ha effettuato i lavori di ristrutturazione anticipandone i costi per euro 59.625,75 oltre IVA;
-che in data 03.08.2017 NU RI AS ha ceduto il proprio credito a
OL RD;
-che la cessione del credito è stata notificata a TA IA il
21.02.2023;
-che pertanto TA IA è debitore di RD OL di euro
73.200,00;
-che TA IA per poter ristrutturare l'immobile acquistato da
NU RI AS ha chiesto e ottenuto un mutuo di euro 120.000,00 da
Banca Adria Colli Euganei;
-che tale importo è stato girato da TA IA a RD OL anziché a NU RI AS;
-che RD OL ritornava a TA IA la somma di cui agli 8 bonifici indicati in narrativa di parte attrice, ritenendoli in eccedenza;
-che successivamente RD OL quale legale rappresentante si accorgeva che la società di cui è legale rappresentante aveva sostenuto costi pagina 3 di 11
maggiori che quantificava nella nota proforma inviata con la cessione del credito e ammontante a euro 60.000,00 oltre iva;
-che non sono dovuti interessi di sorta;
*
Il Giudice dott.ssa Gancitano alla prima udienza disponeva il mutamento di rito in ordinario.
Le parti scambiavano le rispettive memorie ex art. 183 comma VI cpc.
L'istruttoria del procedimento avveniva documentalmente anche perché le prove orali venivano rigettata con argomentata ordinanza del 28.04.2024 in cui il Giudice “RITENUTO che l'onere della prova della esistenza di un contratto di mutuo grava sul mutuante;
che la datio di una somma non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione allorquando pur ammettendone la ricezione il convenuto ne deduca una ragione diversa;
che pertanto nel caso di specie sull'attore incombe l'onere di provare la natura del titolo della dazione di denaro da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
che
l'indicazione nel bonifico di data 28.2.2018 è “restituzione prestito” senza specificazione se “a saldo” o “in acconto”; RITENUTO che le prove
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