Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 660

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 660
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 660
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5157/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Carignano (TO), Via Parte_1 C.F._1
Roma n. 2, presso lo studio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Assarotti n. 9, presso lo studio dell'avv. DE BONI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parare favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ORBASSANO il 05/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/08/2009.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/06/2017.
Con ricorso depositato il 25/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni
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