Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2024, n. 147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2024, n. 147
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 147
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

n. 4148/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Ida Perna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4148 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto diritti reali e vertente
T R A
NE NN, nata a [...], l'[...], elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (NA), alla via Luigi Denza, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alfonso
Giaquinto, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
IRGEN RE POMPEI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, alla Via Generale Gustavo Fava, n. 39, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla Traversa Maresca, n. 24, presso lo studio dell'Avv. AR NN Filippo Barba, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
NE EL, nata a [...], il [...], NE
SAVERIO, nato a [...], il [...], NE NN MARIA, nata a
Torre Annunziata (NA), il 29.11.1957, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via D. Carafa,
n. 58, presso lo studio dell'Avv. Rosa Spadaro e dell'Avv. Lucia Manna, che li rappresentano e
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difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
E
NE DR, NE AN E NE RL
CONVENUTI UM
E
AN FA, SA NN, SA NA E
CC DR
CHIAMATI IN CAUSA UM
CONCLUSIONI
Mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2023, le parti costituite hanno concluso come segue.
La difesa di parte attrice, nell'ambito delle proprie note, depositate in data 09.09.2023, “si riporta all'atto di citazione e a tutti i verbali e gli atti di causa, precisando le proprie conclusioni così come rassegnate nella prima memoria di cui all'art. 183, co. 6, n°1, c.p.c., depositata dalla scrivente difesa in data 12/01/2018, chiedendo all'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di Voler così provvedere: “I. in via principale, accertare e dichiarare l'attrice esclusiva proprietaria del tratto di strada che attraversa le particelle di sua proprietà 14 e 186, libero da ogni peso e servitù in quanto tutta la strada in questione non va considerata alla stregua di una via vicinale e quindi nessuno dei proprietari delle aree da essa attraversate ha diritto a transitare sul tratto ricadente nella proprietà attorea, nemmeno la EN Re Pompei s.r.l. la cui servitù di passaggio è da ritenersi estinta per intervenuta cessazione dell'interclusione e per mancato esercizio della stessa per oltre venti anni;
a) in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto I , ferma l'esclusiva proprietà dell'attrice sul tratto di strada che attraversa le particelle 14 e 186, dichiarare il diritto di passaggio sulla stessa in favore della sola EN Re Pompei s.r.l., giusta quanto risulta dal risalente rogito del 29/12/1919;
b) per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti I
o Ia , accertare e dichiarare in ogni caso che, rispetto al tratto di strada che attraversa la proprietà dell'attrice, nonché rispetto alle aree ad esso latistanti e ricadenti nelle particelle 14
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e 186, né i germani ON odierni convenuti né le ulteriori parti nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio possono esercitarvi il passaggio veicolare e/o pedonale, ordinando loro la cessazione dell'uso delle dette aree;
c) sempre per effetto dell'accoglimento della domanda di cui ai punti I o Ia, condannare i convenuti ON, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nella misura che risulterà equa ex art. 1226 c.c., subiti dall'attrice per effetto dell'illegittimo uso che gli stessi negli anni hanno fatto dell'area di proprietà dell'attrice;
d) in via di ulteriore subordine rispetto alla domanda di cui al punto I, ovvero qualora venga accertato che trattasi di via vicinale, si accerti e dichiari, in conformità a quanto dettato dalla normativa settoriale ed alla particolare conformazione dello stato dei luoghi, l'estensione in lunghezza e larghezza dell'intera strada vicinale, nonché il confine tra la stessa e le latistanti proprietà private, ordinando, altresì, alla convenuta EN Re Pompei s.r.l. di rimuovere ogni recinzione e/o ostacolo che impedisce il passaggio per la dichiarata via vicinale;
II) in via principale, accertare e dichiarare l'esatto confine tra l'area di proprietà della signora ON AN, distinta al catasto terreni del
Comune di Torre Annunziata al foglio 14, particella 186, ed i terreni di proprietà della EN
Re Pompei s.r.l., distinti al foglio 14, particelle 576 e 577 del catasto terreni del Comune di
Torre Annunziata e definire lo stesso ai sensi dell'art. 951 c.c., ordinando, per l'effetto, alla convenuta società la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro costruito nel 1982 nonché di condannarla al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata;
III) in via principale, accertare e dichiarare
l'esatto confine tra l'area di proprietà della signora ON AN, distinta al catasto terreni del Comune di Torre Annunziata al foglio 14, particella 14, ed i terreni ed i fabbricati di proprietà dei convenuti sigg.ri ON ND, ON ANmaria, ON EL, distinti al foglio 14, particelle 490 e 507 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Torre
Annunziata e definire lo stesso ai sensi dell'art. 951 c.c., ordinando, per l'effetto, ai convenuti di restituire all'attrice il possesso della superficie indebitamente utilizzata e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi attraverso la rimozione delle opere abusivamente costruite;
IV) condannare le odierne parti resistenti, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite e dei compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, i.v.a.,
c.p.a.. In via istruttoria, chiede: A) con riferimento alla domanda dell'attrice di accertamento e
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declaratoria dello sconfinamento operato dalla EN ai suoi danni, disporre CTU affinché si determini, sulla scorta dei relativi titoli di proprietà e dell'atto di frazionamento della particella 186, l'esatta linea di confine tra l'area di proprietà della signora ON AN, distinta al catasto terreni del Comune di Torre Annunziata al foglio 14, particella 186, ed i terreni di proprietà della EN Re Pompei s.r.l., distinti al foglio 14, particelle 576 e 577 del catasto terreni del Comune di Torre Annunziata, accertando, indi, se ed in quale misura vi sia stato lo sconfinamento lamentato dall'attrice (cfr. quesito n°9 di cui alla seconda memoria di parte attrice);
B) al fine di dimostrare la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'usucapione invocato dalla EN, ammettere prova testimoniale, con i testi all'uopo indicati, sui capi nn°1, 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18 della seconda memoria di parte attrice ed i capi nn°20, 21, 22 della terza memoria;
C) con riferimento alla domanda di accertamento e declaratoria nei confronti della EN della esclusiva proprietà della stradina: 1) ammettere prova testimoniale, con i testi all'uopo indicati, sui i capi nn°1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 19 della seconda memoria di parte attrice;
2) disporre CTU così come richiesta al punto C della seconda memoria di parte attrice, formulando i quesiti di cui ai capi 6., 7. 8. D) con riferimento alla domanda subordinata di accertamento e declaratoria delle caratteristiche dimensionali della stradina e dei confini della stessa rispetto alle latistanti proprietà (punto I, lettera D, conclusioni 1^ memoria 183 cpc), disporre CTU affinché si determini, tenuto conto della funzione che essa assolve, di quanto dettato dalla normativa settoriale e della particolare conformazione dello stato dei luoghi, l'estensione in lunghezza e larghezza dell'intera stradina, nonché il preciso confine tra la configurata stradina e le latistanti proprietà private (cfr. quesiti nn°5 e 2 di cui alla seconda memoria di parte attrice). In subordine, chiede che il
Giudice assegni la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., autorizzando il ritiro della produzione cartacea di parte attrice e, con la sentenza, Voglia distrarre a favore della scrivente difesa i compensi non ancora riscossi e le spese anticipate ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
”.
Con le note depositate in data 07.09.2023, la difesa di EN Re Pompei s.r.l., “nel riportarsi a tutte le proprie difese ed eccezioni fino ad ora svolte, che per brevità ed in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali abbiansi per qui di seguito per integralmente ripetute e trascritte, e nel tornare a contestare estensivamente tutto quanto dall'attrice
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prodotto, dedotto ed eccepito rassegna le seguenti Conclusioni Voglia il Tribunale adito, per i motivi di cui a tutte le difese proposte nell'interesse della convenuta EN re Pompei S.r.l. e respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande principali e delle domande subordinate avanzate dall'attrice con l'atto di citazione per cui è causa con conseguente rigetto delle stesse e condanna dell'attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre al risarcimento del danno ex articolo
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da liquidarsi in favore della convenuta secondo equità”.
Con le note depositate l'08.09.2023, la difesa di ON LA, ON IO e ON
AN AR “nel riportarsi a tutto quanto già dedotto, eccepito, ai verbali di causa e alla documentazione versata in atti, in via preliminare impugna le avverse conclusioni e conclude per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata. In ordine al regime delle spese questa difesa rileva l'adesione alla proposta transattiva formulata
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