Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 344

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 344
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 344
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31169 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 24.09.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
DO FF, cf. [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Tommasetti, presso il cui studio sito in Napoli, al viale
Augusto n. 90, elettivamente domicilia
ATTORE
E
TUA ASSICURAZIONI SPA, p.Iva 02816710236, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Alfredo Martucci Schisa, domiciliata in Napoli, alla via Ferdinando del Carretto n. 26
CONVENUTA
NONCHÉ
RA IA LL
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1


Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ND EL conveniva in giudizio la società UA ASicurazioni PA e MA AR EL, allegando: 1) che, in data 26.07.2018, alle ore 23:15 circa, si trovava in Napoli, alla via dell'Epomeo, alla guida del motociclo Honda Sh tg. CG90622, di proprietà di
ND IO, con a bordo il trasportato IO ND, allorquando si verificava un sinistro per esclusiva responsabilità del veicolo Ford Ka tg EL319CL, di proprietà di
MA AR EL, assicurato per la rca con la UA ASicurazioni PA;
2) che
l'incidente si verificava con le seguenti modalità: l'istante si trovava alla guida del motociclo predetto e transitava lungo la via dell'Epomeo in direzione via Giustiniano, allorquando, all'altezza del negozio di calzature “Annabella”, dalla corsia opposta di marcia, con direzione Pianura, il conducente dell'autovettura, con una manovra repentina, nell'intento di sorpassare le auto in sosta in seconda fila, invadeva la corsia percorsa dal motociclo Honda Sh e lo urtava, facendolo rovinare al suolo in uno con i passeggeri;
3) che, a causa dell'investimento, subiva gravi lesioni personali, per le quali veniva soccorso e trasportato a mezzo ambulanza presso l'Ospedale “Buon
Consiglio Fatebenefratelli” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “politrauma con frattura pluriframmentaria scomposta del massiccio facciale a sede orbitaria”;
4) che, successivamente, veniva trasferito e ricoverato presso il Policlinico con diagnosi definitiva di “focolai lacero-contusivi frontali e frattura della parete posteriore del seno frontale”;
5) che, in conseguenza dell'incidente, subiva un danno biologico del 32%, con un'invalidità temporanea totale e parziale di complessivi 180 gg. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Ford Ka tg EL319CL di proprietà di MA AR EL nella causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la società UA AS.ni PA e MA
AR EL, in solido fra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni, patrimoniali e non, quantificati nella somma complessiva di euro 201.277,00 (di cui euro 190.837,00 per danno biologico, euro 5.880,00 per ITT, euro 2.940,00 per ITP di
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gg 60 al 50%, euro 1.470,00 di gg 30 al 25%, euro 150,00 per spese mediche) o nella diversa comma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 11.02.20, si costituiva la società UA ASicurazioni PA, la quale evidenziava la sussistenza, nella ricostruzione del sinistro effettuata dalla parte attrice, di gravi anomalie, per cui formulava istanza di trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica.
La Compagnia, in particolare, individuava le seguenti incongruenze:
1) il conducente del presunto veicolo investitore dichiarava “[…] dopo l'urto i ragazzi caddero al suolo. Dopo una quindicina di minuti si recò sul posto il genitore di uno dei due ragazzi e lasciai tutti i miei recapiti a lui. Sul posto non sono intervenute autorità e
i ragazzi furono accompagnati dal genitore in ospedale […]”. Allegava la convenuta compagnia come fosse inverosimile che, a fronte di lesioni gravissime, il conducente del veicolo investitore, non solo ometteva di chiamare un'ambulanza, ma preferiva attendere l'arrivo del genitore di uno dei ragazzi coinvolti nel sinistro.
2) Risultava difficile comprendere chi avesse contattato il padre dell'attore, essendo, in base alla ricostruzione attorea, sia l'attore che il trasportato in stato d'incoscienza.
3) L'attore dichiarava di avere sbattuto la testa e perso sangue e ricordava della presenza del padre in ospedale, senza fare riferimento alla presenza del padre nel luogo dell'incidente.
4) Nella fase pre-giudiziale della vicenda, l'attore produceva una dichiarazione dattiloscritta a firma di ET RO, in quale dichiarava “mi avvicinai e notai che i due passeggeri del motociclo Honda erano doloranti […]”, con ciò dimostrando di non avere assistito all'incidente. Questi, inoltre, in data 4.7.19, rendeva una dichiarazione mendace, poiché dichiarava di non avere rapporti di parentela con l'attore, pur essendo suo zio.
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5) Inoltre, dall'ispezione tecnica sulla vettura investitrice, emergeva che la stessa si presentava intatta, ovvero priva di qualsivoglia danno riconducibile al dedotto sinistro
e senza traccia di recenti riparazioni alla parte anteriore.
6) La natura delle lesioni riportate dall'attore risultava incompatibile con l'utilizzo del casco protettivo e non compatibile con la tipologia di impatto dedotto in giudizio.
7) Il tratto di strada, nella direzione di marcia tenuta dal motociclo, era interdetto alla circolazione di veicoli privati, essendo destinato alla circolazione dei mezzi pubblici.
La convenuta, inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato valido invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e l'improponibilità della stessa per non avere ricevuto una valida richiesta di risarcimento danni, utile a far decorrere lo PAtium deliberandi riconosciuto alla Compagnia assicurativa. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione delle parti ed, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere l'attore dimostrato che il veicolo investitore era coperto da valida copertura assicurativa, e disconosceva la documentazione prodotta in copia dall'attore. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, contestando la domanda nell'an e nel quantum, e ne chiedeva il rigetto, previa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 25.02.2020, il Giudice all'epoca titolare del ruolo fissava il termine di giorni 15 per la prensentazione dell'istanza di mediazione;
successivamente, esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI co cpc, nella prova per testi e nell'espletamento della ctu medico-legale), precisate le conclusioni, all'udienza del 24.09.24, sostituita con il deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c.
, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di MA AR EL, non costituitasi,
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