Trib. Catania, sentenza 10/04/2024, n. 1986

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 10/04/2024, n. 1986
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1986
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa F A, all'udienza del giorno 21 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5653/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to R B, come da procura in atti. Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, dall'avv.to Controparte_1
A D M, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
-resistente-
, in persona del presidente e Controparte_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. M L, giusta procura generale in atti.
-litisconsorte necessario-
Avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il giorno 31 luglio 2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 15/09/2008 al 15/10/2019 alle dipendenze della società svolgente attività di CP_1
commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli e mezzi pesanti, con la qualifica di operaio magazziniere, ha adito il Tribunale del lavoro di Catania chiedendo di accertare il rapporto di lavoro di natura subordinata dal 15/09/2008 al 15/10/2019 senza soluzione di continuità in favore della società convenuta con conseguente pagamento in proprio favore delle differenze retributive spettanti
a titolo di retribuzione ordinaria, trattamento del fine rapporto, credito ex art. 1 del D.l. 66/2014, 13° mensilità, 14° mensilità, credito per assegni nucleo familiare e indennità per mancato preavviso. 1.1 A sostegno della propria domanda ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore della senza soluzione di continuità dal 15/09/2008 al 15/10/2019, dapprima senza regolare CP_1
contratto e solo dopo circa 10 anni con contratto di lavoro a tempo pieno e precisamente dal
20/06/2018 al 15/10/2019, data in cui gli era stata comunicata, senza preavviso, la cessazione del rapporto di lavoro per chiusura dell'attività aziendale.
Ha precisato che l'impresa era strutturata nel seguente modo: la carica di amministratore unico era rivestita da successivamente liquidatore della società, l'attività di natura Persona_1
amministrativa e contabile era svolta da seppur non in modo continuo e le mansioni Parte_2
di operaio magazziniere erano svolte dallo stesso dapprima unitamente a e dal 2015 in Persona_2
poi da solo.
Ha dedotto di avere espletato durante tutto il periodo di lavoro subordinato le mansioni di operaio magazziniere, in particolare di essersi occupato della gestione del magazzino, degli acquisti e delle vendite, ivi compresa la consegna della merce al compratore ed il ritiro della merce dal venditore, di avere effettuato ricerche di mercato per l'individuazione della merce con il miglior rapporto qualità/prezzo, di avere effettuato i pagamenti per gli acquisti e di aver versato assegni sui conti della società.
Ha dedotto di avere prestato attività lavorativa da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, precisando di avere svolto 44 ore settimanali nel periodo che va dal
15/09/2008 ad aprile 2012 per aver lavorato anche nella giornata di sabato.
Ha riferito di avere goduto per tutto il rapporto di lavoro di due settimane di ferie all'anno, ad eccezione dell'anno 2015 per il quale erano state concesse tre settimane di ferie, di aver percepito fino al momento della regolarizzazione del rapporto di lavoro euro 800,00 mensili a titolo di retribuzione (euro 600,00 dall'aprile 2010 fino a giugno 2012) senza il pagamento di 13° mensilità,
14° mensilità, ferie e permessi maturati e non usufruiti e TFR.
Ha precisato, altresì, che al momento della formale assunzione lo stesso era stato inquadrato con la qualifica di fattorino (VI livello del CCNL commercio-confcommercio) anziché con la qualifica di operaio magazziniere (IV livello del CCNL commercio-confcommercio) inquadramento rettificato successivamente dal mese di luglio 2018.
Ha aggiunto che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta senza preavviso e che la nota del
20/09/2019, in possesso della società, era stata fatta sottoscrivere per ricevuta dallo stesso nel mese di dicembre 2019.
Ha riferito, inoltre, di avere inviato lettera di messa in mora datata 29/04/2020 con la quale aveva diffidato la a regolarizzare l'intero rapporto di lavoro e a corrispondere le differenze CP_1
retributive spettanti, rimasta però priva di riscontro.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha argomentato in ordine al diritto alla regolarizzazione dell'intero rapporto di lavoro e più precisamente dal 15/09/2008 al 15/10/2019 e ha quantificato le differenze retributive spettanti in euro 172.712,64 di cui euro 149.258,17 a titolo di differenze retributive, euro 15.785,30 a titolo di differenze nel trattamento del fine rapporto, euro 3.209,64 a titolo di credito ex art. 1 del D.l. 66/2014, euro 1.593,95 a titolo di credito per assegni nucleo familiare ed euro 2.865,58 a titolo di indennità per mancato preavviso.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato “1) Che tra il ricorrente e la
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 15/09/2008 al 15/10/2019 senza CP_1
soluzione di continuità;
2) Che in relazione a tale rapporto di lavoro il Sig. svolgeva 44 ore Pt_1 settimanali fino all'aprile 2012 e successivamente a tale momento e fino alla risoluzione del rapporto

40 ore settimanali;
3) Che in relazione a tale rapporto usufruiva di due settimane di ferie l'anno

(comprensive di weekend e festività, quindi per circa 10 gg lavorative), tranne per l'anno 2015 per il quale ha usufruito di tre settimane complessive. 4) Che fino al momento della regolarizzazione, avvenuta a decorrere dal 19/06/2018 ha percepito € 800,00 mensili omnia (€ 600,00 dall'Aprile 2010 al Giugno2012), senza alcun riconoscimento di 13à e 14à, ferie e permessi retribuiti non godute, trattamento di fine rapporto e versamento dei contributi previdenziali;
5) Che in ragione di quanto sopra riportato ha maturato: - € 149.258,17 a titolo di differenze retributive;
- € 15.785,30 a titolo di differenze nel trattamento del fine rapporto;
- € 3.209,64 a titolo di credito ex art. 1 del D.l.

66/2014;
- € 1.593,95 a titolo di credito per assegni nucleo familiare - € 2.865,58 a titolo di indennità per mancato preavviso;
e che di conseguenza condanni la , in persona del Controparte_1

legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette somme, o quelle diverse che risulteranno dalla fase istruttoria e/o dalla disponenda CTU oltre il diritto alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
1.2 Con memoria del 26/02/2021 si è costituita in giudizio la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore e liquidatore, contestando la ricostruzione in fatto e in diritto effettuata da parte ricorrente.
In particolare, ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie avanzata dal ricorrente, nel merito ha precisato che si era presentato presso la sede Parte_1 della società chiedendo la possibilità di collaborare in qualche modo con l'azienda, perché
l'intenzione era quella di acquisirla in futuro, atteso che era venuto a conoscenza della probabile chiusura da lì a poco per l'età avanzata e per le cagionevoli condizioni di salute del titolare della stessa, per cui gli era stata data la possibilità di frequentare l'azienda e avendo fatto a volte affidamento sulla sua presenza per l'effettuazione di consegne o di ordini di merce gli erano state versate delle somme a titolo di regalie.
La società resistente ha evidenziato che tra le parti non era intercorso nessun rapporto di lavoro di natura subordinata, caratterizzato dal vincolo di soggezione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, fino al giugno 2018 quando era stato assunto con regolare contratto perché le cagionevoli condizioni di salute del titolare non gli avevano più permesso di gestire autonomamente l'azienda, per cui si era resa necessaria l'assunzione di un dipendente che lavorasse a tempo pieno in sua sostituzione, inizialmente inquadrato come fattorino e poi da luglio
2018 come operaio di magazzino.
Parte resistente ha contestato la mancata fruizione delle ferie, dei permessi spettanti, delle indennità sostitutive e degli assegni per il nucleo familiare, nonché la richiesta di indennità di mancato preavviso, evidenziando che la comunicazione di risoluzione del rapporto era avvenuta 20 giorni prima della data di licenziamento.
Parte resistente, contestati i conteggi formulati da parte ricorrente, ha concluso chiedendo
Preliminarmente dichiarare l'estinzione del diritto di credito azionato relativo agli anni da 2008 al
2014 per intervenuta prescrizione quinquennale;
Rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
”.
1.3 Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in data 19/09/2021 si è costituito CP_2
l' , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Controparte_3 pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande del ricorrente e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare la ditta convenuta al pagamento in favore dell' dei contributi CP_2
previdenziali e delle somme aggiuntive sulle differenze retributive accertate, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico della parte che risulterà soccombente, come per legge
”.
1.4 All'udienza del 17/11/2022, rilevato che l'avv. Carmela Brancato, procuratore costituito per
, aveva comunicato informalmente all'
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