Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 7
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2645/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
15/01/1998, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE ETTORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
16/11/1990, rappresentata e difesa dall'avv. BERARDI ROCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27/12/2023 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Controparte_1 deducendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/2023;
- la famiglia ha vissuto in Corigliano Rossano – AU Corigliano;
- la ricorrente è disoccupata per volontà del resistente che invece è dipendente di nota
Pasticceria-gelateria con sede in Corigliano Rossano e con retribuzione pari a circa 1.600,00 euro mensili;
- nel 2019 iniziava tra le parti una relazione sentimentale e dopo un avvio idilliaco la ricorrente iniziava a notare alcuni atteggiamenti morbosi ed ossessivi del resistente;
- in data 30.5.2023, durante l'ennesimo banale litigio, il si scagliava contro la CP_1 ricorrente lanciandole prima un panino addosso e poi colpendola con uno schiaffo;
- la ricorrente veniva quotidianamente maltrattata offesa ed aggredita;
- l'ultimo episodio ebbe a verificarsi il 27 novembre quando veniva colpita dal resistente;
- il giorno successivo la ricorrente interrompeva definitivamente la relazione, rifugiandosi dai propri genitori;
- essendo la casa di proprietà della ricorrente, la stessa va assegnata alla Pt_1
- l'affectio maritalis è cessata pertanto per ragioni e per esclusivi fatto e colpa del resistente.
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Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale:
1. di dichiarare la separazione delle parti con addebito al resistente;
2. di assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
3. di disporre un assegno di mantenimento a carico di parte ricorrente ed in favore dell'altro coniuge nella misura di € 600,00;
4. condannare il resistente al risarcimento del danno nella misura di euro 2000.000,00 o in altra somma determinata equitativamente.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di