Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2106
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Testo completo
N. 9240 R.G. 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
1) nata a [...], il [...], cittadina italiana, residente a [...];
codice fiscale con l'Avv. Roberta Rusconi CodiceFiscale_1
, presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) , nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente a [...]
Etna n. 5;
codice fiscale: , con l'Avv. Armando Caporale CodiceFiscale_2
, presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, a Traversella (TO), il 26/6/2010, con Atto iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Traversella al n. 1, Parte 2°, S. C, Anno 2010 scegliendo, al momento della celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Con i seguenti figli: nata il [...] a [...], cittadina italiana e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti pagina 1 di 8
condizioni: Per_ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_2
2) Il SI. continuerà ad abitare nella ex casa coniugale, con impegno ad acquistare Parte_2
la quota di comproprietà indivisa di cui è titolare la coniuge secondo quanto infra stabilito alla condizione n. 5.
La SI.ra la quale, correlativamente, si impegna a vendere al coniuge la propria Parte_1
quota di comproprietà indivisa della ex casa coniugale come meglio specificato alla condizione n. 5, si è trasferita, in via definitiva dal 31 luglio 2024, nel nuovo appartamento di Via Lorenteggio n. 47, Milano, quale nuova soluzione abitativa adeguata alla prosecuzione della convivenza con entrambi i figli ed alle loro esigenze abitative, posta nelle vicinanze della ex casa coniugale, per garantire continuità alle abitudini della prole e facilitare gli spostamenti degli stessi dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
Per_ 3) e trascorreranno presso l'abitazione della madre, a settimane alterne, i giorni dal Per_2
mercoledì sino al giovedì della settimana successiva e con il padre i giorni dal venerdì al martedì, sempre seguendo l'alternanza.
La madre, inoltre, terrà i figli con sé, nel periodo in cui i minori resteranno con il padre, per un'ulteriore giornata infrasettimanale da prestabilirsi di anno in anno (indicativamente il martedì), secondo orari compatibili con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, nonché compatibili con gli Per_ impegni lavorativi della madre, riaccompagnando e a casa del padre entro le ore 22,00 o Per_2
anche riaccompagnandoli direttamente a scuola la mattina successiva.
Per_ Resterà ferma la possibilità, sia per che per , di individuare, previo accordo con i genitori e Per_2
tra i genitori stessi, momenti ulteriori da trascorrere con il padre o con la madre, anche se diversi da quelli indicati al precedente capoverso.
Per_ Vacanze natalizie: i figli e celebreranno il Natale trascorrendo con la madre il momento Per_2
della cena del 24 dicembre e con il padre il momento del pranzo del 25 dicembre di ciascun anno. I giorni successivi verranno suddivisi in due distinti periodi ricompresi tra il 26 ed il 31 dicembre e tra il
1° ed il 6 gennaio di ciascun anno durante i quali i genitori, alternando tali periodi di anno in anno, terranno i figli con sé.
Potranno in ogni caso essere oggetto di separato accordo tra i due genitori vacanze natalizie dei figli con il padre o con la madre per l'intero periodo ricompreso tra il 26 dicembre ed il 6 gennaio, rispettando
l'alternanza, per il medesimo periodo, con l'altro genitore per le vacanze natalizie dell'anno successivo. Per_ Vacanze estive: e trascorreranno con ciascun genitore i periodi ricompresi tra l'1 ed il 15 Per_2
di agosto e tra il 16 e il 31 agosto, con alternanza di tali periodi tra i genitori di anno in anno.
pagina 2 di 8 Per_ Vacanze pasquali: e trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno e l'altro Per_2
genitore.
Ponti infrannuali: i genitori trascorreranno con i figli i ponti infrannuali alternandosi tra loro di anno in anno, facendo però in modo di rispettare il più possibile le frequentazioni già stabilite di settimana in settimana.
Sono fatti sempre salvi diversi o migliori accordi tra i genitori.
Per_ 4) Ciascun genitore provvederà a contribuire direttamente al mantenimento di e nei tempi Per_2 di permanenza dei figli presso di sé, con integrale adozione, secondo suddivisione al 50%, delle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
1) nata a [...], il [...], cittadina italiana, residente a [...];
codice fiscale con l'Avv. Roberta Rusconi CodiceFiscale_1
, presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) , nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente a [...]
Etna n. 5;
codice fiscale: , con l'Avv. Armando Caporale CodiceFiscale_2
, presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, a Traversella (TO), il 26/6/2010, con Atto iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Traversella al n. 1, Parte 2°, S. C, Anno 2010 scegliendo, al momento della celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Con i seguenti figli: nata il [...] a [...], cittadina italiana e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti pagina 1 di 8
condizioni: Per_ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_2
2) Il SI. continuerà ad abitare nella ex casa coniugale, con impegno ad acquistare Parte_2
la quota di comproprietà indivisa di cui è titolare la coniuge secondo quanto infra stabilito alla condizione n. 5.
La SI.ra la quale, correlativamente, si impegna a vendere al coniuge la propria Parte_1
quota di comproprietà indivisa della ex casa coniugale come meglio specificato alla condizione n. 5, si è trasferita, in via definitiva dal 31 luglio 2024, nel nuovo appartamento di Via Lorenteggio n. 47, Milano, quale nuova soluzione abitativa adeguata alla prosecuzione della convivenza con entrambi i figli ed alle loro esigenze abitative, posta nelle vicinanze della ex casa coniugale, per garantire continuità alle abitudini della prole e facilitare gli spostamenti degli stessi dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
Per_ 3) e trascorreranno presso l'abitazione della madre, a settimane alterne, i giorni dal Per_2
mercoledì sino al giovedì della settimana successiva e con il padre i giorni dal venerdì al martedì, sempre seguendo l'alternanza.
La madre, inoltre, terrà i figli con sé, nel periodo in cui i minori resteranno con il padre, per un'ulteriore giornata infrasettimanale da prestabilirsi di anno in anno (indicativamente il martedì), secondo orari compatibili con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, nonché compatibili con gli Per_ impegni lavorativi della madre, riaccompagnando e a casa del padre entro le ore 22,00 o Per_2
anche riaccompagnandoli direttamente a scuola la mattina successiva.
Per_ Resterà ferma la possibilità, sia per che per , di individuare, previo accordo con i genitori e Per_2
tra i genitori stessi, momenti ulteriori da trascorrere con il padre o con la madre, anche se diversi da quelli indicati al precedente capoverso.
Per_ Vacanze natalizie: i figli e celebreranno il Natale trascorrendo con la madre il momento Per_2
della cena del 24 dicembre e con il padre il momento del pranzo del 25 dicembre di ciascun anno. I giorni successivi verranno suddivisi in due distinti periodi ricompresi tra il 26 ed il 31 dicembre e tra il
1° ed il 6 gennaio di ciascun anno durante i quali i genitori, alternando tali periodi di anno in anno, terranno i figli con sé.
Potranno in ogni caso essere oggetto di separato accordo tra i due genitori vacanze natalizie dei figli con il padre o con la madre per l'intero periodo ricompreso tra il 26 dicembre ed il 6 gennaio, rispettando
l'alternanza, per il medesimo periodo, con l'altro genitore per le vacanze natalizie dell'anno successivo. Per_ Vacanze estive: e trascorreranno con ciascun genitore i periodi ricompresi tra l'1 ed il 15 Per_2
di agosto e tra il 16 e il 31 agosto, con alternanza di tali periodi tra i genitori di anno in anno.
pagina 2 di 8 Per_ Vacanze pasquali: e trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno e l'altro Per_2
genitore.
Ponti infrannuali: i genitori trascorreranno con i figli i ponti infrannuali alternandosi tra loro di anno in anno, facendo però in modo di rispettare il più possibile le frequentazioni già stabilite di settimana in settimana.
Sono fatti sempre salvi diversi o migliori accordi tra i genitori.
Per_ 4) Ciascun genitore provvederà a contribuire direttamente al mantenimento di e nei tempi Per_2 di permanenza dei figli presso di sé, con integrale adozione, secondo suddivisione al 50%, delle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
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