Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 171
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46618 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
SI LO GE (C.F. [...]), residente in [...], Roma, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Greblo
- attrice/opponente -
E
NG BANK N.V., con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), Bijlmerdreef 106, e sede secondaria in Milano (MI), via Fulvio Testi n. 250, C.F. e P. IVA n. 11241140158, in persona dei procuratori Michal Jan Szczurek, Lorenza Prati, Valentina Gasparo, Marco Marcarini, muniti dei poteri ad essi conferiti con procura rilasciata il 25.7.2023, richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pelucchi, come da procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Roma, via Po n. 43
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) In via principale: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che il
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- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma
2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite. - accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del