Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 23
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
AN NT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FILIPPETTI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MERCATO VECCHIO, 4
05100 TERNI presso il difensore avv. FILIPPETTI LORENZO
PARTE OPPONENTE
CONTRO
AL UO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FRACASSO
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA N.3 05100 TERNI presso il difensore avv. FRACASSO VALERIA
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/5/20242, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c. DA FI citava in giudizio
NT CU, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato per indeterminatezza dell'oggetto ed illegittimità della pretesa azionata.
In subordine voglia ridurre la somma dovuta all'importo di 8.277,00 euro o al minore importo che verrà accertato.
Voglia in ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, atteso il grave pregiudizio
- 1 - economico che deriverebbe dall'esecuzione del medesimo, a fronte dell'erroneità del credito azionato, di cui è stata fornita prova scritta.”.
Con comparsa di risposta si costituiva NT CU rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti.
In ogni caso:
- condannare l'attore-opponente al risarcimento del danno ex art.96 primo e terzo comma
c.p.c., da determinarsi in via equitativa ricorrendo i presupposti di legge;
- condannare anche nel merito l'attore-opponente al pagamento dei compensi e spese legali di giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 14/5/2024, con ordinanza del 17/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
Con atto di precetto ritualmente notificato, la CU intimava al FI il pagamento della somma di euro 13.792,00 (oltre euro 282,12 a titolo di rivalutazione Istat) a titolo di mantenimento delle figlie come disposto da questo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
AN NT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FILIPPETTI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA DEL MERCATO VECCHIO, 4
05100 TERNI presso il difensore avv. FILIPPETTI LORENZO
PARTE OPPONENTE
CONTRO
AL UO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FRACASSO
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA N.3 05100 TERNI presso il difensore avv. FRACASSO VALERIA
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/5/20242, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1 c.p.c. DA FI citava in giudizio
NT CU, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato per indeterminatezza dell'oggetto ed illegittimità della pretesa azionata.
In subordine voglia ridurre la somma dovuta all'importo di 8.277,00 euro o al minore importo che verrà accertato.
Voglia in ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, atteso il grave pregiudizio
- 1 - economico che deriverebbe dall'esecuzione del medesimo, a fronte dell'erroneità del credito azionato, di cui è stata fornita prova scritta.”.
Con comparsa di risposta si costituiva NT CU rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti.
In ogni caso:
- condannare l'attore-opponente al risarcimento del danno ex art.96 primo e terzo comma
c.p.c., da determinarsi in via equitativa ricorrendo i presupposti di legge;
- condannare anche nel merito l'attore-opponente al pagamento dei compensi e spese legali di giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 14/5/2024, con ordinanza del 17/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
Con atto di precetto ritualmente notificato, la CU intimava al FI il pagamento della somma di euro 13.792,00 (oltre euro 282,12 a titolo di rivalutazione Istat) a titolo di mantenimento delle figlie come disposto da questo
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