Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1992

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1992
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 1992
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

N. 4410/2023 R.G.

TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.4410 del R.A.L. dell'anno
2023 promossa, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Mario Chieffallo, con cui elettivamente domicilia
ricorrente contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore in carica - Controparte_3
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via CP_3
Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti nonché contro
Istituto Statale “Comprensivo 1” di Frosinone (FR), in persona del
Dirigente Scolastico pro-tempore convenuti nonché nei confronti degli aspiranti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA pubblicate dall'Istituto Comprensivo Statale 1 di e valide per il triennio CP_3
2021/2024 per i profili di “assistente amministrativo” e
“collaboratore scolastico” controinteressati
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio di leva obbligatorio svolto nel periodo dal 27.4.1989 al 19.4.1990, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. In particolare, l'attore - previo riconoscimento a proprio favore, per il predetto servizio di leva, del punteggio integrale di 6 punti (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei 12 mesi di servizio prestato), in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,60 punti (ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato) – ha chiesto l'attribuzione di punti
15,93 (10,53+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e punti
14,63 (9,23+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o dei diversi punteggi ritenuti corretti. Per l'effetto, il ricorrente ha chiesto di condannare il e comunque tutti i Controparte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della sua posizione e del suo diritto soggettivo.
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A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha dedotto di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2021-2024, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione
a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
In forza del D.M. 50/2021, in particolare, l'amministrazione distingueva il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
L'attore ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.569, comma 3, D.Lgs. 297/1994, agli artt.3 e 52
Cost., e all'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
, il convenuto si è costituito Controparte_4 CP_1 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, in via preliminare, di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di quanti verrebbero lesi dall'accoglimento del ricorso. In via principale, il
ha chiesto di respingere il ricorso, rigettando le pretese vantate CP_1 dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In ogni caso, il ha chiesto di condannare il ricorrente CP_1
a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del
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ricorso, il ha chiesto di volersi disporre l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite e/o comunque la riduzione delle stesse stante la serialità e ripetitività di tale tipo di contenzioso.
Sono rimasti contumaci, invece, gli altri convenuti.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che il ricorrente ha convenuto in giudizio oltre al , l' Controparte_1 [...]
e l' , che Controparte_3 Controparte_5 sono mere articolazioni periferiche del prive di soggettività CP_1 giuridica. Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo
12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il 4 riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo
Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettivi certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente
l'amministrazione, rientrando
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