Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2024, n. 976
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Testo completo
R.G. n. 3257/2019
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare del 6.6.2024 il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione
scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione
e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 9.10.2019, avverso la sentenza n.
233/2019 del Giudice di Pace di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 2550/2018 R.G.,
emessa il 25.2.2019, depositata in cancelleria in data 1.3.2019, e vertente
t r a
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (c.f. 80004280840), in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Cicirello,
APPELLANTE
e
1
AR TA (c.f. [...]), nato a [...] il [...] ed ivi
residente nella via G. Oberdan n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tiziana
Lombardo.
APPELLATO
MOTIVAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA:
“In via principale e nel merito, in riforma parziale della impugnata sentenza di primo grado, dichiarare e ritenere inammissibile l'opposizione a ingiunzione fiscale prot. n.317 del
26.07.2017 poiché infondata in fatto ed in diritto limitatamente al canone acqua. Ancora nel
merito, in riforma parziale della impugnata sentenza di primo grado, dichiarare e ritenere il
Sig. RA tenuto al pagamento al Comune di Lampedusa e Linosa delle somme di cui
all'ingiunzione di pagamento opposta limitatamente al canone acqua. Ancora in via
principale, in riforma parziale della sentenza impugnata, eliminare dalla sentenza di primo grado, la statuizione di condanna abnorme alle spese del giudizio nella misura di 2/3.
In subordine ed in via riconvenzionale ritenere e dichiarare che il Giudice di primo grado ha
errato nella ricostruzione normativa e nelle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato al
rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. chiesta dal convenuto con riferimento al canone acqua
e quindi dichiarare l'accoglimento della stessa, condannando il sig. RA al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione opposta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041
c.c. relative al canone acqua, o di quella minore somma ritenuta di giustizia.
Condannare l'appellato alle spese e ai compensi del primo grado del giudizio e in subordine
compensarle interamente. In ogni caso condannare l'appellato alle spese e ai compensi del
presente grado del giudizio”.
Per AR TA:
“rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Comune
di Lampedusa e Linosa, confermando la sentenza n. 233/2019 resa dal Giudice di Pace di
2 Agrigento in data 25.02.2019 e depositata in data 01.03.2019, oggi oggetto di gravame e
tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il Sig. RA NO, per i motivi esposti in narrativa;
rigettare,
per l'effetto, la domanda riconvenzionale formulata dalla controparte. Con vittoria di spese,
compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa da distrarsi in favore
del procuratore antistatario”.
***
M O T I V A Z I O N E
Profili processuali rilevanti
Il presente procedimento riguarda l'appello del Comune di Lampedusa e Linosa
(convenuto in primo grado) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n.
233/2019, depositata il 1.3.2019, che ha annullato l'atto di ingiunzione di pagamento prot.
n. 317 del 26.7.2017, notificato dal Comune all'odierno appellato RA NO
(attore in primo grado) il 3.4.2018.
Nello specifico, l'atto di ingiunzione comunale riguardava il pagamento di canoni del
servizio di acquedotto (annualità 2009-2010) ed era supportato da due fatture per un
importo complessivo intimato di 350,44 euro oltre a sanzioni, per un totale complessivo di
euro 397,00.
A seguito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace ha dichiarato illegittime le fatture
n. 1163 del 18.11.2009 e n. 1164 del 18.11.2010 emesse dal Comune per canone idrico
relativo agli anni 2009 e 2010. Inoltre, in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale, ha condannato l'appellato al pagamento in favore del Comune della
somma di 118,42 per canone fognario e di depurazione per gli anni 2009 e 2010. Infine,
ha compensato per metà le spese di giudizio mentre, per la restante metà, ha condannato
il Comune al pagamento delle spese in favore dell'appellato.
La presente causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione
a seguito della precisazione