Trib. Brindisi, sentenza 02/02/2024, n. 189

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 02/02/2024, n. 189
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 189
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 2.2.2024, promossa da:
OR AE, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti S. Annoscia
e G. Bagnulo
Ricorrente
C O N T R O
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. M. Santorsola
Resistente

Oggetto: contratto a termine- conversione – risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2022, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia (in seguito, ARIF) per quasi dieci anni, con qualifica di impiegato e inquadramento al 3° livello del CCNL per gli impiegati e gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, in forza di quattro contratti a tempo determinato, oggetto di varie proroghe.
Eccepiva l'illegittimità del termine apposto al primo contratto a termine, avente decorrenza
15.7.2011, in quanto non risultante da atto scritto e comunque privo di ragioni giustificatrici;
vizi- soggiungeva- ravvisabili anche negli ulteriori contratti a termine.
Lamentava inoltre la violazione dei limiti di legge concernenti le proroghe, apposte per 4 volte al primo contratto a termine, nonostante l'art. 4 del d.lgs. 368/2001 contemplasse detta possibilità per una sola volta. Analoga censura formulava in relazione al secondo contratto, in quanto prorogato per due volte e al quarto contratto, prorogato per sei volte.
Deduceva inoltre che non erano stati rispettati gli intervalli di tempo tra un contratto e l'altro: in particolare evidenziava che il contratto del 15.6.2012 era stato concluso ad appena un giorno dalla scadenza del primo contratto a tempo determinato e ciò in violazione dell'art. 5 d.lgs. 368/2001.
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Rilevava inoltre che detti contratti erano intervenuti per dieci anni e tanto in evidente contrasto con il limite massimo di 36 mesi;
allegava infine che erano stati sottoscritti senza che fosse stato adottato, prima della stipula, il documento di valutazione rischi.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in ricorso, la natura abusiva e contraria alle disposizioni di legge della successione e reiterazione dei contratti
a tempo determinato conclusi tra il sig. AE OR e l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e
Forestali della Puglia - ARIF Puglia nel periodo dal 15.07.2011 al 31.07.2021 e la nullità, illegittimità
ed inefficacia dei termini apposti ai predetti contratti e alle relative proroghe;

- per l'effetto, condannare l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia – ARIF Puglia,
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla conversione del rapporto di lavoro determinato
intercorso con il sig. AE OR in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con reintegrazione
e/o assunzione del ricorrente nel posto di lavoro di impiegato di 3° livello di cui al ccnl per gli impiegati e gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria, con decorrenza dal 15.07.2011 ovvero da quell'altra data che sarà ritenuta secondo Giustizia;

- sempre per l'effetto, condannare l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia – ARIF
Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. AE
OR dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva di cui all'art. 32, legge n. 183/2010, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura che il Giudice riterrà secondo Giustizia”.
Si costituiva tardivamente ARIF che contestava gli avversi assunti, eccependo preliminarmente
l'infondatezza della domanda tesa ad ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato, stante l'operatività del principio di cui all'art. 35 d.lgs. 165/2001.
Eccepiva poi la decadenza dall'impugnazione dei singoli contratti a termine e nel merito
l'infondatezza delle avverse doglianze. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/2010 formulata dall'ARIF, si osserva che trattasi di decadenza non rilevabile d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, e che pertanto necessita di un'eccezione (in senso stretto) che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta, tempestivamente, nella memoria di costituzione: circostanza non verificatasi nel caso di specie, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'ARIF.
Ciò posto, quanto alla domanda tesa ad ottenere la conversione del rapporto a tempo
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