Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1261

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1261
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1261
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

Reg. gen. Sez. Lav. N. 2426/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano

in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LAZZERINI MATTEO, con domicilio eletto VIA F. PUCCINOTTI 10 - FIRENZE
RICORRENTE
E

Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI

Tribunale di Firenze

___________________
1. - Con ricorso depositato in data 08/07/2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e Controparte_2 dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_2 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2022/2023 e 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, senza che le fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022.
Il , ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_3 costituito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale, annuale con cessazione al 31/08, nell'anno scolastico 2022/2023 e fino al termine delle attività didattiche al 30/06, su posto di sostegno, nell' anno scolastico 2023/2024;
inoltre, per l'a. s. 2024/2025 è in corso di esecuzione un
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