Trib. Caltagirone, sentenza 17/07/2024, n. 501

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 17/07/2024, n. 501
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 501
Data del deposito : 17 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note depositate dalle parti a seguito della sostituzione dell'udienza del 25.6.2024 con il deposito di note scritte ex art.
127 ter cpc
, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995/2016 R.G. Lavoro, promossa da
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Federico Bizzini;

- Ricorrente -

CONTRO
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Luca Strazzulla;

- Resistente -

Avente ad oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2016, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze di al fine di prestare assistenza agli anziani genitori dello Controparte_1
stesso, e , presso la loro abitazione in Mazzarrone, con il Controparte_2 Controparte_3
compito di provvedere alla preparazione dei pasti, alla spesa, alla pulizia personale degli stessi, della casa e della biancheria;
che il rapporto di lavoro, mai regolarizzato, aveva avuto inizio il
15.6.2008 e si era interrotto a seguito della morte della Signora avvenuta il 20.5.2016, CP_3
mentre era morto nel febbraio 2016;
che aveva lavorato per 24 ore al giorno, di Controparte_2
fatto convivendo con gli anziani coniugi , dal lunedì alla domenica, senza giorno di riposo, ad CP_1
eccezione di un paio di ore libere una volta alla settimana;
che per il lavoro svolto aveva percepito solo la somma di € 600,00 mensili, versata in contanti brevi manu dal resistente;
che le direttive in ordine agli orari di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa venivano
1


impartite esclusivamente dal che per le mansioni svolte doveva essere inquadrata Controparte_1
al livello BS (domestici conviventi) del CCNL lavoratori domestici;
che per il lavoro svolto dal
15.6.2008 al 20.5.20216 aveva maturato a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, festivo, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità e TFR, la complessiva somma di €
284.076,78, come meglio specificato in ricorso, a fronte della quale il resistente, a chiusura del rapporto, le aveva offerto solo la somma di € 500,00, che la stessa non aveva accettato.
Tanto premesso adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nominare C.T.U. cui affidare l'incarico di accertare l'esattezza delle somme riportate nella narrativa del presente atto così come specificato analiticamente nei conteggi che si depositano in una al presente ricorso;
accertare e dichiarare che il sig. nato a Caltagirone in [...]

data 1.1.1953, c.f. , residente in [...] era datore CodiceFiscale_1
di lavoro della ricorrente per quanto detto nella narrativa del presente atto;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del sig.

dal 15.06.2008 al 20.05.2016;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla CP_1

ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello BS del C.C.N.L. per il lavoro domestico;
conseguentemente condannare nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1 [...]

, e residente in [...], a corrispondere alla ricorrente C.F._1 la somma complessiva di € 284.076,78, a titolo di differenze retributive, maggiorazione lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare il alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_1 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.

Con memoria depositata in data 9.7.2018 si costituiva chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di essere rimesso in termini rilevando che la mancata costituzione tempestiva era dipesa da causa a lui non imputabile, rilevando che la notifica era avvenuta ex art. 140 cpc, ma né lui né alcun membro della sua famiglia aveva trovato alcun avviso.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto lo stesso non era mai stato il datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c..
Istruita la causa mediante la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, l'udienza del
25.6.2024 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, e le parti, con le note
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depositate nel termine assegnato, insistevano nei propri scritti difensivi;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.
________
In via preliminare deve rilevarsi che non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente nella propria memoria di costituzione e ribadita nelle note depositate in data 19.2.2020, richiamate nelle note del 24.6.2024, per le ragioni già indicate all'udienza del 19.7.2018;
ed invero, alla luce della relata di notifica depositata da parte ricorrente in data 5.6.2017 e già esaminata alla udienza del 6.6.2017 dal giudice precedente titolare della causa, la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza deve ritenersi regolare e perfezionatasi nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
dalla relata di notifica risulta infatti che l'ufficiale giudiziario in data 26.10.2016, non avendo rinvenuto il resistente (né alcuna altra persona tra quelle cui l'art. 139 cpc consente di consegnare il plico da notificare) all'indirizzo di residenza, ha provveduto a depositare copia dell'atto da consegnare presso la casa comunale di Mazzarrone, e ha dato notizia all'interessato di tale avvenuto deposito, affiggendo apposito avviso alla porta dell'abitazione di costui, nonché informandolo di tanto anche con l'invio di una raccomandata a/r n. 76727306488-1, della quale il ricorrente ha prodotto l'avviso di ricevimento.
La notifica ex art. 140 cpc si è pertanto perfezionata, essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti stabiliti dalla norma, così come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, che fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività da lui svolta
(cfr. Cass. Civ. n. 2486/2018), non potendo avere alcun rilievo le generiche affermazioni di parte ricorrente in ordine al fatto che nessun avviso gli sarebbe stato recapitato.
Ne deriva che poiché la rimessione in termini può farsi luogo solo allorchè la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per una causa alla stessa non imputabile e ritenuto che nella specie non si profila siffatta evenienza stante che la notifica ex art. 140 cp è stata eseguita correttamente, la
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