Trib. Termini Imerese, sentenza 12/01/2025, n. 43
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Testo completo
N. R.G. 1589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1589 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano, al Largo Augusto n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Piemonte che la rappresenta e difende come da mandato in atti
attore
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: procedimento per rettificazione di attribuzione di sesso, dei dati nel registro dello stato civile, ed autorizzazione del trattamento medico chirurgico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 20.06.2023 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, allegando di essere un Parte_1 soggetto affetto da disforia di genere, condizione clinica che causa la mancata coincidenza tra
l'identità fisica e quella psichica, e di aver sempre vissuto una psicosessualità di tipo maschile, e desiderando intraprendere il trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 3 l. 164/82, necessario per
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, indispensabile per assicurargli uno stabile equilibrio psicofisico, ha chiesto a questo Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico.
Parte attrice, sentita all'udienza del 6.12.2023, ha dedotto di aver intrapreso un processo di transizione da genere femminile a maschile, di aver completato un percorso psicologico di due anni, come da relazione psichica allegata in atti, e di essere attualmente seguito dal Policlinico di Palermo per la somministrazione di terapia ormonale. Ha rappresentato di aver iniziato a manifestare problemi di identità fin dall'adolescenza ma che il processo di trasformazione è iniziato intorno ai 20 anni. La parte, di stato civile libero e senza figli, ha riferito di vivere da solo;
ha confermato l'intenzione di completare il proprio percorso sottoponendosi ad interventi chirurgici di rimozione del seno e dell'utero e di essere appoggiato anche dai familiari nella propria decisione.
Dalle allegazioni di parte e dalla documentazione medica versata in atti è emerso come parte attrice abbia completato un percorso psicologico con il Dott. Psicologo Psicoterapeuta, Persona_1
come da relazione allegata (Cfr. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), nella quale viene diagnosticata la “disforia di genere” ed evidenziata la “necessità di poter procedere a trattamenti che consentano di adeguare la sua identità sociale, ed in un secondo momento legale, all'identità fisica mascolinizzata in cui si riconosce pienamente e in modo definitivo”;
attualmente, dal punto di vista endocrinologico,
l'istante è seguita dalla D.ssa , endocrinologa, presso l'Azienda Ospedaliera Persona_2
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ed ha iniziato, dal mese di maggio 2023, a sottoporsi a terapia ormonale (cfr. doc 3 allegata al ricorso introduttivo).
Disposta C.T.U., affidata al dott. la causa è stata posta in decisione a seguito della Persona_3 discussione orale all'udienza del 17.12.2024.
Va innanzitutto premesso che parte attrice non è coniugata e non ha figli.
L'art. 3 l. 164/82 prevede che “il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il Tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
Nel caso di specie il C.T.U. ha confermato come “la giovane (che ormai da tempo Parte_1 si fa chiamare ) presenti una disforia di genere” ovvero, una condizione di sofferenza Parte_2 psichica causata dalla “sensazione, di ordine soggettivo, di un mancato allineamento tra il sesso di nascita (altrimenti detto sesso biologico) e l'identità sessuale”.
Il C.T.U. ha, inoltre,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1589 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano, al Largo Augusto n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Piemonte che la rappresenta e difende come da mandato in atti
attore
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: procedimento per rettificazione di attribuzione di sesso, dei dati nel registro dello stato civile, ed autorizzazione del trattamento medico chirurgico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 20.06.2023 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, allegando di essere un Parte_1 soggetto affetto da disforia di genere, condizione clinica che causa la mancata coincidenza tra
l'identità fisica e quella psichica, e di aver sempre vissuto una psicosessualità di tipo maschile, e desiderando intraprendere il trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 3 l. 164/82, necessario per
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, indispensabile per assicurargli uno stabile equilibrio psicofisico, ha chiesto a questo Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico.
Parte attrice, sentita all'udienza del 6.12.2023, ha dedotto di aver intrapreso un processo di transizione da genere femminile a maschile, di aver completato un percorso psicologico di due anni, come da relazione psichica allegata in atti, e di essere attualmente seguito dal Policlinico di Palermo per la somministrazione di terapia ormonale. Ha rappresentato di aver iniziato a manifestare problemi di identità fin dall'adolescenza ma che il processo di trasformazione è iniziato intorno ai 20 anni. La parte, di stato civile libero e senza figli, ha riferito di vivere da solo;
ha confermato l'intenzione di completare il proprio percorso sottoponendosi ad interventi chirurgici di rimozione del seno e dell'utero e di essere appoggiato anche dai familiari nella propria decisione.
Dalle allegazioni di parte e dalla documentazione medica versata in atti è emerso come parte attrice abbia completato un percorso psicologico con il Dott. Psicologo Psicoterapeuta, Persona_1
come da relazione allegata (Cfr. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), nella quale viene diagnosticata la “disforia di genere” ed evidenziata la “necessità di poter procedere a trattamenti che consentano di adeguare la sua identità sociale, ed in un secondo momento legale, all'identità fisica mascolinizzata in cui si riconosce pienamente e in modo definitivo”;
attualmente, dal punto di vista endocrinologico,
l'istante è seguita dalla D.ssa , endocrinologa, presso l'Azienda Ospedaliera Persona_2
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ed ha iniziato, dal mese di maggio 2023, a sottoporsi a terapia ormonale (cfr. doc 3 allegata al ricorso introduttivo).
Disposta C.T.U., affidata al dott. la causa è stata posta in decisione a seguito della Persona_3 discussione orale all'udienza del 17.12.2024.
Va innanzitutto premesso che parte attrice non è coniugata e non ha figli.
L'art. 3 l. 164/82 prevede che “il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il Tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
Nel caso di specie il C.T.U. ha confermato come “la giovane (che ormai da tempo Parte_1 si fa chiamare ) presenti una disforia di genere” ovvero, una condizione di sofferenza Parte_2 psichica causata dalla “sensazione, di ordine soggettivo, di un mancato allineamento tra il sesso di nascita (altrimenti detto sesso biologico) e l'identità sessuale”.
Il C.T.U. ha, inoltre,
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