Trib. Roma, sentenza 12/01/2024, n. 844
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Testo completo
N. R.G. 30728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30728/2023 promossa da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C. F.
80078750587), rappresentato nel presente giudizio dalla ROMEO GESTIONI
S.p.A. (Partita Iva 05850080630) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MANFREDONIA FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Filippo Maria Corbò in Roma, via Antonio Bertoloni 55, giusta procura
RICORRENTE contro
EF EF (C. F. [...]), nato a [...] il [...], contumace
RESISTENTE
pagina 1 di 8
OGGETTO: azione di esatto adempimento in materia locatizia con condanna alla restituzione dell'immobile e pagamento dei canoni e indennità di occupazione;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12.01.2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 15 giugno 2023 l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale ha chiesto di vocare in giudizio AN DE al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accertare e dichiarare che:
1.A. a seguito della nota del 22.5.2008 (ric. il 26.5.2008) con la quale l'Istante ha comunicato formale disdetta al Conduttore, sig. AN EF n. 20.8.1949
Roma C.F.: [...], il contratto di locazione - con il quale gli era stato concesso il godimento ad uso diverso da quello abitativo dell'unità immobiliare di proprietà del soppresso I.N.P.D.A.I. sita in Roma alla via Francesco Pais Serra,
124, mq 52,29, Foglio 259, P.lla 126, sub. 2 C/2, è scaduto il 1.8.2009, ovvero alla diversa data che risulterà, cessando in tale data ogni effetto;
1.B. successivamente alla cessazione/scadenza del contratto di locazione (1.8.2009/1/9/2009), il
Conduttore, sig. AN EF, si è reso inadempiente all'obbligo di restituzione della res locata, come indicata al punto che precede, continuandola, infatti, ad occupare, ovvero continuando a godere della suddetta unità almeno sino al 1.5.2023, ovvero alla diversa data che risulterà;
1.C. dal 1.1.2010 al 1.5.2023 il Conduttore, sig. AN EF, ha maturato per corrispettivi ex art. 1591 c.c., una morosità della misura complessiva di € 15.837,00, come meglio analiticamente descritta in premessa, ovvero di quella anche maggiore che risulterà all'esito del giudizio;
2. per l'effetto, ed in tutti i casi, condannare il Conduttore, sig. AN EF, a:
2.A. pagare all'Istante la somma complessiva di € 15.837,00 dovuta, in
pagina 2 di 8 considerazione del mancato pagamento dei corrispettivi ex art. 1591 c.c., comprensivi degli oneri accessori e dei conguagli, ovvero di quella, anche maggiore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, nonché quella ulteriore fino alla restituzione dell'unità immobiliare locata, il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali
e maggior danno;
2.B. a rilasciare, in favore dell'Istante, libero e vuoto di cose e persone e a restituire allo stesso l'unità immobiliare concessagli in locazione sita in
Roma alla via Francesco Pais Serra, 125, mq 52,29, Foglio 259, P.lla 126, sub. 2
C/2, previa, se del caso, fissazione della data di rilascio e dichiarando, in tutti i casi, la relativa pronunzia opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.C. a pagare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, all'Istante la somma di € 50,00 giornalieri, ovvero nella diversa, anche maggiore, somma che sarà ritenuta equa, la somma che il medesimo dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo nella riconsegna;
3. subordinatamente a quanto precede, semmai fosse possibile ritenere, per le ragioni che precedono, ancora vigente il rapporto contrattuale:
3.A. accertare e dichiarare che, dal 1.1.2010 al 1.5.2023, il Conduttore, sig. AN EF, si è reso inadempiente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30728/2023 promossa da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C. F.
80078750587), rappresentato nel presente giudizio dalla ROMEO GESTIONI
S.p.A. (Partita Iva 05850080630) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MANFREDONIA FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Filippo Maria Corbò in Roma, via Antonio Bertoloni 55, giusta procura
RICORRENTE contro
EF EF (C. F. [...]), nato a [...] il [...], contumace
RESISTENTE
pagina 1 di 8
OGGETTO: azione di esatto adempimento in materia locatizia con condanna alla restituzione dell'immobile e pagamento dei canoni e indennità di occupazione;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12.01.2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo il 15 giugno 2023 l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale ha chiesto di vocare in giudizio AN DE al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accertare e dichiarare che:
1.A. a seguito della nota del 22.5.2008 (ric. il 26.5.2008) con la quale l'Istante ha comunicato formale disdetta al Conduttore, sig. AN EF n. 20.8.1949
Roma C.F.: [...], il contratto di locazione - con il quale gli era stato concesso il godimento ad uso diverso da quello abitativo dell'unità immobiliare di proprietà del soppresso I.N.P.D.A.I. sita in Roma alla via Francesco Pais Serra,
124, mq 52,29, Foglio 259, P.lla 126, sub. 2 C/2, è scaduto il 1.8.2009, ovvero alla diversa data che risulterà, cessando in tale data ogni effetto;
1.B. successivamente alla cessazione/scadenza del contratto di locazione (1.8.2009/1/9/2009), il
Conduttore, sig. AN EF, si è reso inadempiente all'obbligo di restituzione della res locata, come indicata al punto che precede, continuandola, infatti, ad occupare, ovvero continuando a godere della suddetta unità almeno sino al 1.5.2023, ovvero alla diversa data che risulterà;
1.C. dal 1.1.2010 al 1.5.2023 il Conduttore, sig. AN EF, ha maturato per corrispettivi ex art. 1591 c.c., una morosità della misura complessiva di € 15.837,00, come meglio analiticamente descritta in premessa, ovvero di quella anche maggiore che risulterà all'esito del giudizio;
2. per l'effetto, ed in tutti i casi, condannare il Conduttore, sig. AN EF, a:
2.A. pagare all'Istante la somma complessiva di € 15.837,00 dovuta, in
pagina 2 di 8 considerazione del mancato pagamento dei corrispettivi ex art. 1591 c.c., comprensivi degli oneri accessori e dei conguagli, ovvero di quella, anche maggiore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, nonché quella ulteriore fino alla restituzione dell'unità immobiliare locata, il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali
e maggior danno;
2.B. a rilasciare, in favore dell'Istante, libero e vuoto di cose e persone e a restituire allo stesso l'unità immobiliare concessagli in locazione sita in
Roma alla via Francesco Pais Serra, 125, mq 52,29, Foglio 259, P.lla 126, sub. 2
C/2, previa, se del caso, fissazione della data di rilascio e dichiarando, in tutti i casi, la relativa pronunzia opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.C. a pagare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, all'Istante la somma di € 50,00 giornalieri, ovvero nella diversa, anche maggiore, somma che sarà ritenuta equa, la somma che il medesimo dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo nella riconsegna;
3. subordinatamente a quanto precede, semmai fosse possibile ritenere, per le ragioni che precedono, ancora vigente il rapporto contrattuale:
3.A. accertare e dichiarare che, dal 1.1.2010 al 1.5.2023, il Conduttore, sig. AN EF, si è reso inadempiente
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