Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9559

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9559
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9559
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 60280/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60280/2020 promossa da:
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. (C.F. 07960110158), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso Italia n. 13, presso lo studio degli Avv.ti
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” (C.F. 80209930587), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Aldo Moro n.
5, presso lo studio degli Avv.ti Alfredo Fava, Luigi Milanese, Emanuela Palagi, che la/lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 31.10.2020 e iscritto a ruolo in data 27.11.2020 la società Banca
FA spa-ora BF Bank S.p.A. ha convenuto in giudizio l'Università degli Studi di Roma
"La EN" e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, BF è creditrice nei confronti dell'Università degli Studi di Roma “La
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EN” dei seguenti importi: a. € 4.296,80 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs.
n. 231/02
, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n.
231/02
in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;

e. € 539,51 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulte-riori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs.
n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare l'Università degli Studi di
Roma “La EN”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BF;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BF è creditrice nei confronti dell'Università degli Studi di Roma “La EN” delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2,
D. Lgs n. 231/02
in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd.
Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n.
231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare l'Università degli Studi di Roma “La EN”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BF;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare l'Università de-gli Studi di Roma “La EN” in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di BF di tutte le somme che risulteranno dovute dall'Università degli Studi di Roma “La EN” a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”. A seguito di fissazione di prima udienza per l'8.6.2021 si è costituita parte convenuta e ha formulato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: 1) Accertata
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la tardiva iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio della parte attrice cancellare la causa dal ruolo
e/o dichiarare improcedibile l'azione;
Nel merito: 2) Accertata l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, dichiarare la nullità della citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 cpc;
3)
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Banca FA spa – ora BF
BA spa - in persona del l.r.p.t. per quanto riguarda EN AS e CE spa e HE OM spa per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice;
4) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta Università degli Studi di Roma “La EN” per le fatture riferibili al CIRPS per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice;
5) Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, che nulla è dovuto a nessun titolo dall'Università degli Studi di Roma “La EN” in favore di Banca FA spa – ora BF BA spa - e/o dei fornitori cedenti per le fatture azionate e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice;
6) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, oltre il rimborso
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