Trib. Ivrea, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

VBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VR
In composizione monocratica, in persona del dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 3112/2023 promossa da LI SRL corrente in Cascinette di VR (To)
10010 via Burolo n. 1, C.F. e P.IVA 08523020017, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Signor IA LI (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dagli
Avv. ti Pietro Paolo Cecchin e Francesca Bongiovanni giusta delega in calce all'atto introduttivo
-parte attrice -
CONTRO
signori SA RD nato ad [...] in data [...] C.F.: CSBRCR 75A15E3791,
OR NA nata ad [...] in data [...] C.F.: FRNCST84T43E 3790
rappresentati e difesi dall'Avv.to Raffaella Aimone del Foro di VR, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-parte convenuta-
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale III.mo, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i Sig.ri SA
RD e NE NA in solido al pagamento in favore della Ditta Nolis S.r.l.:
1) dell'importo di € 79.778,04 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo
2) dell'importo di € 24.495,20 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo pari allo scostamento, a favore di Nolis, secondo la rimodulazione effettuata dal CT di parte ricorrente in relazione ai computi delle lavorazioni eseguite, attribuendo all'offerta n. 58 le sole lavorazioni non presenti nella n. 58 bis (vedi conclusioni lett. b pag 15 atto di citazione)
3) dell'importo complessivo di € 15.367,88 a titolo di integrale rimborso delle spese di CTU effettuata nel corso dell'ATP (vedasi atto di citazione punto c "conclusioni" pag 19, memoria 171 ter n. 1 pag 6 e conclusioni e doc 19).


Sul punto si produce fattura del CTU e ordine di bonifico (Doc. 37) unicamente ad integrazione del doc. 19 e per provare l'avvenuto pagamento.
4) all'importo di € 4.764,80 a titolo di rimborso integrale spese legali sostenute dall'esponente per la procedura di ATP (resasi necessaria stante il mancato riconoscimento del debito da parte dei committenti).
Con vittoria di spese ed onorari.
Per la parte convenuta
Voglia I'lll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previe le più opportune declaratorie, così giudicare
Nel merito:
- rigettare in ogni caso le domande tutte formulate dall'attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;

- accertare che il credito degli attori ammonta ad € 17.122,92, al netto delle somme oggetto di eccezione di inadempimento quantificate in € 12.944,00, opposte in compensazione;

- in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e del precedente procedimento per Accertamento tecnico preventivo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie (svolte in via subordinata) in relazione alla prevalente validità dell'offerta 058 bis, accertare che il valore derivante dall'aggregato della citata offerta con l'offerta 058 sia pari ad € di € 2.449,00 (oltre IVA) e non già € 24.495,20;

- in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e del precedente procedimento per Accertamento tecnico preventivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09
, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Dagli atti difensivi emerge che la società attrice ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 24.08.2022 evocando in giudizio i sigg. SA RD e NE NA al fine di far nominare un CTU a cui venisse demandato il compito di stimare l'entità e la consistenza delle opere tutte realizzate dall'impresa Nolis s.r.l. per la ristrutturazione dello stabile di proprietà dei convenuti sito in VR, Strada Privata Monte Marino n. 9, determinandone il valore
e quantificando l'importo residuo dovuto dai committenti alla società ricorrente;
il tutto tenuto conto della fornitura delle materie prime pagate a terzi per conto dei committenti.
All'esito della procedura, esperita nel contradditorio delle parti, il CTU nominato depositava
l'elaborato peritale in data 11.07.2023 accertando un credito netto pari ad euro 166.523,59 oltre
IVA (doc. 3 pagina 75 tabella riepilogativa) a favore di parte attrice.
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo promosso, le parti provvedevano ad intavolare una trattativa conciliativa conclusasi senza esito (ancorché con saldo pagamento delle spettanze stabilite dal CTU cfr. doc. 10- 11 fatture 103/2023 e 10472023) e parte attrice si vedeva dappoi costretta a promuovere il presente giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte ovvero il pagamento delle complessive opere come stabilite e stimate dal proprio CTP (o in subordine quanto asserito dal CTU nell'elaborato peritale finale), maggiorato dei costi di liquidazione del CTU, nonché delle spese legali del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2024 si sono costituiti in giudizio SA
RD e NE NA contestando in fatto e in diritto l'avversa ricostruzione fattuale e riproponendo la valutazione e osservazioni peritali critiche rispetto alle conclusioni rassegnate dal
CTU già svolte in sede di ATP.
Alla prima udienza tenutasi in data 08.05.2024 le parti hanno reiterato le proprie istanze istruttorie
e il Giudice ha formulato motivata proposta di conciliazione della controversia ex art. 185 bis c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, la causa, istruita mediante
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