Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12286
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All' udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36013/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Farina e Parte_1
Paolo Paciotti
contro
:
Controparte_1
[...]
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...]
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 07.10.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare che i convenuti costituivano un unico centro di imputazione di interessi e che tra i medesimi e la ricorrente era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
06.02.2017 al 20.01.2020, con diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al livello II ccnl Agenti Immobiliari Professionali;
per l'effetto chiedeva di condannare in solido i convenuti al pagamento in favore della ricorrente di € 46.980,12 a titolo di differenze
retributive, oltre gli accessori di legge;
in subordine chiedeva di accertare che tra le convenute era avvenuto un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle somma sopra indicata;
altresì chiedeva di condannare i convenuti in solido alla relativa regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
Chiedeva il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza non si costituivano in giudizio i convenuti.
All'udienza del 2 dicembre 2024 nessuno compariva.
Osserva la giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art.
420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di