Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12286

TRIB Roma
Sentenza
2 dicembre 2024
0
0
05:06:40
TRIB Roma
Sentenza
2 dicembre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12286
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12286
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All' udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36013/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Farina e Parte_1
Paolo Paciotti

contro

:
Controparte_1
[...]
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...]
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 07.10.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare che i convenuti costituivano un unico centro di imputazione di interessi e che tra i medesimi e la ricorrente era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
06.02.2017 al 20.01.2020, con diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al livello II ccnl Agenti Immobiliari Professionali;
per l'effetto chiedeva di condannare in solido i convenuti al pagamento in favore della ricorrente di € 46.980,12 a titolo di differenze


retributive, oltre gli accessori di legge;
in subordine chiedeva di accertare che tra le convenute era avvenuto un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle somma sopra indicata;
altresì chiedeva di condannare i convenuti in solido alla relativa regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
Chiedeva il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza non si costituivano in giudizio i convenuti.
All'udienza del 2 dicembre 2024 nessuno compariva.
Osserva la giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art.
420 c.p.c.
, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi