Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2024, n. 796
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Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 9 luglio 2024 avanti al
Giudice, dott.ssa M B, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 838/24
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. L. C)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M A e G T)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici durante i quali aveva prestato attività lavorativa a tempo determinato, precisamente dal 2022/23 al
2023/24 oltre interessi e rivalutazione.
La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per
l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva
ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1 discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la
“carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita
l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il riteneva inoltre sussistente CP_1
la ragione oggettiva di cui alla clausola
n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
Il , nell'eccepire la CP_1 prescrizione quinquennale e nell'escludere la discriminazione, rispetto all'a.s.
2022/23 e nel ritenere insussistente il diritto per l'a.s. 2023/24, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con CP_1 contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l.
107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea
[...]
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente
e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 9 luglio 2024 avanti al
Giudice, dott.ssa M B, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 838/24
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. L. C)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M A e G T)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici durante i quali aveva prestato attività lavorativa a tempo determinato, precisamente dal 2022/23 al
2023/24 oltre interessi e rivalutazione.
La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratti a tempo determinato, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per
l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva
ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1 discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la
“carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita
l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Il riteneva inoltre sussistente CP_1
la ragione oggettiva di cui alla clausola
n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.
Il , nell'eccepire la CP_1 prescrizione quinquennale e nell'escludere la discriminazione, rispetto all'a.s.
2022/23 e nel ritenere insussistente il diritto per l'a.s. 2023/24, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti con CP_1 contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l.
107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea
[...]
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente
e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale
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