Trib. Grosseto, sentenza 12/02/2025, n. 59
TRIB Grosseto
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
SI NO, nato a [...] il [...], residente in [...], C. F. [...]; rappresento e difeso dall' Avv. Lucia Schifitto ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Viterbo, alla Via Marconi n° 7, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Lorenzo Felicioni, funzionario delegato dell'USR della Toscana.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
- Previa disapplicazione dell'art. 1 co. 121 e ss. Della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28.11.2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro su lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea e gli att. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni in materia sopra richiamate,
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla così detta carta del docente, prevista dalla legge 107/2015 e rispettivamente per una annualità;
- E in subordine al risarcimento per equivalente ovvero €. 500,00.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, IM NO, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per l'a.s. 2023/2024. Il ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler condannare il Ministero resistente al pagamento della somma di € 500, pari all'importo della somma annua. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo
determinato, eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione.
2. Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, il Bonus Carta docenti non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali.
3. All'odierna udienza - tenutasi nelle forme di trattazione scritta - la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
5. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S.,
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale,
e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la
Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello
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