Trib. Venezia, sentenza 12/07/2024, n. 2456
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Testo completo
R.G. n. 17532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa F B Presidente dott. G B Giudice dott. M D V Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 11.11.2023 da
(alias nato a LAGOS Parte_1 Persona_1
(NIGERIA) il 24.12.1987 (alias il 24.12.1988), C.F. , con l'avv. C.F._1
D V;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
27.11.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 opposizione avverso il provvedimento del Questore di Padova
(Cat.A12/2023/IMM.545/MAdB) emesso in data 03.11.2023, e notificato in data 08.11.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti che si è svolta in data 16.05.2024 in modalità cartolare, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo documentazione integrativa attestante il livello di integrazione lavorativa raggiunto in Italia. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è fondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la , nei casi in cui non Organizzazione_1 ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa F B Presidente dott. G B Giudice dott. M D V Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 11.11.2023 da
(alias nato a LAGOS Parte_1 Persona_1
(NIGERIA) il 24.12.1987 (alias il 24.12.1988), C.F. , con l'avv. C.F._1
D V;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
27.11.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 opposizione avverso il provvedimento del Questore di Padova
(Cat.A12/2023/IMM.545/MAdB) emesso in data 03.11.2023, e notificato in data 08.11.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti che si è svolta in data 16.05.2024 in modalità cartolare, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo documentazione integrativa attestante il livello di integrazione lavorativa raggiunto in Italia. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è fondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la , nei casi in cui non Organizzazione_1 ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le
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