Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI CASSINO R.G. n. 2837/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.2837/2017 OGGETTO: impugnazione della delibera assembleare del
T R A
PA. DI s.r.l. in p del legale rapp. Pt. Cf. [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ti NI LE, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nadia Di Salvo, in forza di mandato in calce all'atto di citazione tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NI LE in Cassino al viale dante n. 121 - attrice
CONTRO
CONDOMINIO PRIMAVERA 225 già CONDOMINIO LD sito in Cassino al Corso della Repubblica n. 225 cf. 90017730608 in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Grossi, in virtù di mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via sferracavalli n. 116 – convenuto
NONCHÉ
LD IN TA cf. [...]e LD MM
MA CF. [...]rappresentati e difesi dall'Avv. Lorena Bianchi, in virtù di mandati allegati alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliati presso lo studio del difensore in Cassino alla via sferracavalli n. 116 - convenuti in riconvenzionale
E
LD LL, nata a [...] il [...], residente ivi alla via E.De Nicola 174 ([...]), ed elettivamente domiciliata in Cassino alla via Rapido 11 A insieme con l'avv. Raffaele FE (c.f.MNFRFL56C122C034A), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente insieme con l'avv. Caterina M.R. Ursillo ([...]), giusta mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni al n.telefax 0776.999906 ed agli indirizzi pec: LL.avvocaticassino.it e katiaursillo@pecavvocaticassino.it
convenuta in riconvenzionale nonché
DI AN LG, DI RL IE, DI SA ET, Trust Perillo- DI, in persona del Trustee, SI NI AN, ON CO, NA RB, LL LU,
NA DA, NO ON, SA MA DE, LE CI, Di MA MA IT, OL RD, Di IC AN, OL DO
CONVENUTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI: Come da comparse conclusionali.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. così come novellati dalla legge del 15/06/2016, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2017 la PA.DI srl vocava dinanzi all'intestato Tribunale il Condominio Primavera 225 nonché tutti i condomini personalmente per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare la nullità della delibera approvata in data 11 luglio 2007 con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'inefficacia/nullità del regolamento condominiale approvato, previo accertamento della relativa contrarietà alla legge per i motivi indicati nella premessa del presente atto;
in subordine, dichiarare la nullità e conseguente inefficacia degli artt. 1, 3 e 41 del regolamento condominiale;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”. A fondamento della domanda la società attrice deduceva: - di essere proprietaria di un cortile interno al fabbricato facente parte del Condominio
Primavera sito in Cassino al Corso della Repubblica n. 225 distinto in catasto al foglio 89 mapp. 151 sub 38 che confina con il cortile di proprietà dei germani DI distinto in catasto al foglio 89 mapp. 151 sub 44;
- che in data 11 luglio 2007 l'assemblea dei condomini ha approvato il regolamento di condominio all'unanimità dei presenti con 618,12/1000 millesimi ed espressa manifestazione di dissenso del legale rappresentante della società PA. DI, che gli artt. 1, 3 e 41 contenuti nel regolamento condominiale hanno inciso sul diritto di proprietà della PA. DI prevedendo a suo carico vincoli ed aggravi. In particolare: a) l'art. 1 pone a carico esclusivo della PA. DI gli oneri di registrazione del regolamento condominiale e le spese per l'installazione del comando manuale del passo carraio sito su via Cavarzere;
b) l'art. 3 stabilisce
2
che l'area di cui al sub 44, di proprietà esclusiva dei germani DI, “è raggiungibile non solo attraverso i negozi con ingresso dal Corso della
Repubblica ma anche attraverso la porta carraia” e così attribuisce ai proprietari della sub 44 la facoltà di utilizzare la sub 38, di proprietà esclusiva della PA. DI, costituendo di fatto su tale area una servitù di passaggio;
c) sempre l'art. 3 prevede poi che la sub 38 è raggiungibile da tutte le parti comuni del Condominio così autorizzando tutti i condomini ad accedervi
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