Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 383
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Testo completo
N.R.G. 1364 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1364 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
( LETTI CodiceFiscale_2
AR (C.F. ) C.F._3
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_4
RI NC ( CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie , a EL (RN), in data 24.07.2008 e a Per_ Per_2
Rimini (RN), il 6.03.2013;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2024 e 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le figlie minori estano affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso la casa coniugale insieme al padre, in Via dei Laboratori n. 2 a
Pennabilli (RN);
2) I
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1364 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
( LETTI CodiceFiscale_2
AR (C.F. ) C.F._3
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_4
RI NC ( CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie , a EL (RN), in data 24.07.2008 e a Per_ Per_2
Rimini (RN), il 6.03.2013;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2024 e 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le figlie minori estano affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso la casa coniugale insieme al padre, in Via dei Laboratori n. 2 a
Pennabilli (RN);
2) I
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