Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2430
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Testo completo
R.G. n. 854 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 854 /2024 , avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO) ”, promossa da:
IA DE CO nata a [...] il [...] (C.F. [...])
e
RE SA GU nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), residenti in Scafati (SA) 84018 alla Via Giovanni XXIII – Cortile Cosenza
n. 5 rappresentati e difesi dall'avv. CHIRICO DIEGO e presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
nei confronti di
MP GU (C.F. [...])
interdicendo;
nonché nei confronti di
AN GU e RI GU resistenti non costituiti nonché
Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente depositato in data 01/03/2024 parti istanti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di MP GU, in quanto affetta da grave patologia neuropsichica (“Malattia Huntington, corea ereditaria e progressiva cronica, con deterioramento mentale e decesso”) determinanti l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 473 bis n. 53 c.p.c., nominando
l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicenda ai sensi dell'art. 473bis n. 54 c.p.c. ed acquisita documentazione amministrativa e sanitaria, all'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza assegnare i termini di legge, in ragione della rinuncia delle parti.
In primo luogo, va precisato come i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo non siano parti necessarie in senso tecnico, dovendo, invero, essere unicamente notiziate del procedimento de quo.
Ove, invece, ritualmente evocate in giudizio, costoro assumono la qualità di parte e, pertanto, qualora non costituitesi, vanno dichiarate contumaci (come avverrà per AN GU).
Va, peraltro, altresì precisato come la notifica nei confronti di RI GU si sia, invero, perfezionata, giusta giacenza effettuata al 02.04.2024 (tenuto conto della ricevuta di ritorno, in atti prodotta) di talché ne andrà dichiarata la contumacia a pari di AN GU.
Tanto premesso, come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano
partecipato al giudizio (art. 473 bis n. 55 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419
c.c. ed art. 473 bis n. 54 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità.
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 854 /2024 , avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO) ”, promossa da:
IA DE CO nata a [...] il [...] (C.F. [...])
e
RE SA GU nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), residenti in Scafati (SA) 84018 alla Via Giovanni XXIII – Cortile Cosenza
n. 5 rappresentati e difesi dall'avv. CHIRICO DIEGO e presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
nei confronti di
MP GU (C.F. [...])
interdicendo;
nonché nei confronti di
AN GU e RI GU resistenti non costituiti nonché
Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente depositato in data 01/03/2024 parti istanti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di MP GU, in quanto affetta da grave patologia neuropsichica (“Malattia Huntington, corea ereditaria e progressiva cronica, con deterioramento mentale e decesso”) determinanti l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 473 bis n. 53 c.p.c., nominando
l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicenda ai sensi dell'art. 473bis n. 54 c.p.c. ed acquisita documentazione amministrativa e sanitaria, all'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza assegnare i termini di legge, in ragione della rinuncia delle parti.
In primo luogo, va precisato come i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo non siano parti necessarie in senso tecnico, dovendo, invero, essere unicamente notiziate del procedimento de quo.
Ove, invece, ritualmente evocate in giudizio, costoro assumono la qualità di parte e, pertanto, qualora non costituitesi, vanno dichiarate contumaci (come avverrà per AN GU).
Va, peraltro, altresì precisato come la notifica nei confronti di RI GU si sia, invero, perfezionata, giusta giacenza effettuata al 02.04.2024 (tenuto conto della ricevuta di ritorno, in atti prodotta) di talché ne andrà dichiarata la contumacia a pari di AN GU.
Tanto premesso, come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano
partecipato al giudizio (art. 473 bis n. 55 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419
c.c. ed art. 473 bis n. 54 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità.
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo
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