Trib. Napoli, ordinanza 12/03/2025

TRIB Napoli
Ordinanza
12 marzo 2025
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TRIB Napoli
Ordinanza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, ordinanza 12/03/2025
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero :
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice rel. dott.ssa Valeria Conforti Giudice
visti gli atti del procedimento iscritto al n.175 del Ruolo Generale per l'anno
2025 r.g.a.c. avente ad oggetto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso avverso l'ordinanza di rigetto di ricorso ex artt. 1168 c.c., 1170 c.c. e 703
c.p.c.
del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26.12.2024 all'esito del procedimento n. 13579/2024 r.g.a.c. e comunicata in pari data;

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 19.02.2025;
OSSERVA

1.AM FR, con ricorso introduttivo ai sensi degli artt.1168 c.c., 1170
c.c. e 703 c.p.c. ha dedotto: -di condurre in godimento, unitamente alla moglie, sig.ra EL MO AD subentrata nel contratto di locazione del

3.7.1996 intercorso fra la madre e l'INPS, l'immobile sito in Napoli, alla Via
Raffaele Libroia n. 5, cui si accede da un ingresso indipendente, posto su di un viale prospiciente la pubblica via;
-di essere, da oltre sessant'anni, nel pieno, esclusivo ed ininterrotto possesso del detto viale, avendo questi, unitamente alla coniuge, provveduto a delimitare l'ingresso del viale posto su
Via Libroia n. 5 mediante l'installazione di un cancello in ferro, a doppia anta, dotato di serratura esterna e pulsantiera interna per l'apertura; a posizionare alla fine del detto viale alcune piante e di averlo sempre utilizzato uti dominus ed in via esclusiva per i bisogni quotidiani (innaffiatura e potuta piante, faccende domestiche) provvedendo alla manutenzione dello stesso;
- che, nel mese di marzo 2023, perveniva ai coniugi AM/EL MO lettera di messa in mora da parte della ditta individuale IA PA, esercente attività di autorimessa nell'immobile limitrofo, avente accesso da Via Guido
Menzinger n. 2, con cui veniva loro intimato di “liberare” l'ingresso di Via
Libroia n. 5, ovvero di lasciare aperto il cancello in ferro nonché di rimuovere dal viale piante e aiuole, affinchè il passaggio potesse essere adoperato per l'uscita delle autovetture ricoverate nel garage;
- che, a partire dal giorno 21 luglio 2023, la società TO ES NI S.r.l., per il tramite del sig.
ES LU, suo amministratore unico - subentrata nella gestione dell'autorimessa giusta atto di cessione d'azienda stipulato con la summenzionata ditta individuale IA PA - iniziava ad arrecare turbative e molestie al pacifico e ininterrotto possesso esercitato dal ricorrente e dai suoi familiari sul viale de quo consistenti nella rimozione delle piante e nell'apertura del cancello al fine di consentire ai mezzi di raggiungere l'autorimessa; - che, pertanto, con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c.
(rubricato al n. R.G. 19176/2023), la sig.ra EL MO AD ricorreva dinanzi al Tribunale di Napoli ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. affinchè fosse ordinata agli odierni resistenti la cessazione delle turbative poste in essere che si concludeva con provvedimento di accoglimento n. 2241/2024 dell'8.3.2024, che, tuttavia, veniva riformato dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies (R.G. 6058/2024), con ordinanza del 22.5.2024;- che nella pendenza del reclamo, i resistenti ponevano in essere condotte che finivano per “spogliare” i coniugi AM del possesso del viale;
in particolare, dal mese di maggio 2024, i predetti provvedevano a rimuovere le piante poste sul viale, a sostituire la serratura, dotandolo di sistema d'apertura a mezzo radiocomando consentendo ai coniugi AM solo di attraversarlo per entrare ed uscire dalla loro abitazione, aprendo il cancello alle prime ore del mattino e fino a mezzanotte, adibendolo a parcheggio delle auto.
Su tali premesse, ritenuti sussistenti tutti i requisiti dell'azione ex art.1168 c.c. adiva il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “ ordinare, in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c., alla TO ES
NI S.r.l., nonché al sig. ES LU, in proprio e nella qualità, di reintegrare immediatamente il ricorrente nel possesso del viale di ingresso posto a Via Libroia n. 5, siccome descritto in premessa;

2. in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1170 c.c., ordinare ai resistenti di cessare e di astenersi, nel futuro, dal compiere ………….e di molestia del legittimo possesso esercitato dal sig. AM sul viale di cui in premessa;
…..disporre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia, a carico dei resistenti, per ogni giorno di violazione dell'emanando provvedimento
”.


1.2.Si costituivano i resistenti TO ES NI s.r.l. ed sig. ES
LU - sulla premessa che sin dagli anni '60 l'Inps locava l'autorimessa con ingressi dalla Via Menzinger n. 2 e Via Libroia n. 5, a US LO Floris, cui subentrava a seguito del decesso, a partire dall'anno 2022, il coniuge
IA PA e poi gli attuali resistenti e che dunque nei predetti locali si era sempre esercitata l'attività di garage/autorimessa aperta al pubblico;
che l'immobile, presenta, da sempre, due accessi, tra l'altro necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale da oltre 60 anni, di cui uno da via
Menzinger n. 2 e l'altro da via Libroia n. 5; che la società resistente presentava, in data 14.9.2023, idonea istanza per ottenere l'autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione al passo carraio sulla via Libroia n. 5, titolo che le veniva concesso in data 15.11.2023 - eccepivano la carenza di legittimazione passiva di ES LU, convenuto in proprio;
la carenza di legittimazione attiva del ricorrente controvertendosi del possesso di un viale/rampa di accesso, di proprietà dell'Inps che non fa parte del contratto di locazione dell'immobile detenuto dal coniuge del ricorrente;
il divieto del ne bis in idem per essersi formato giudicato esterno nel giudizio possessorio promosso da
EL MO AD;
l'infondatezza della domanda;
la decadenza dalla proposizione dell'azione stante il decorso del termine
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