Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7596/2024 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carla Merigo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente al difensore, chiedono l'omologa della separazione personale alle condizioni sopra riportate con sentenza del collegio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 12 giugno 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 3 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'8 luglio 2000 a ZO ED (Bologna) e che dalla loro unione sono nate
a Bologna le figlie , il 3 ottobre 2006, ed il 25 marzo 2005, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;

considerato che

fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 3 dicembre 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari:
Consenso ed oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato da cielo a terra posto in Comune di Valsamoggia (BO), frazione EG, alla via Cisoja n.10 (già via Vivaldi), facente parte della
2
lottizzazione “La Cisoja” lotto n.3, costituita da una villetta unifamiliare disposta su due piani, con annesso un vano cantina, un vano ad uso autorimessa al piano seminterrato e annessa piccola area inferiore ai mq 5000. Il tutto risulta distinto nel
Catasto Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 28 mappale 529 sub 2, via Cisoja n.10, p.T-1-S1, categoria A/3, classe 3, vani
6,5, rendita catastale euro 553,90
- foglio 28 mappale 529 sub 13, via Cisoja n. 10, p. S1, categoria C/6, cl. 2, mq 19, rendita catastale euro 66,73, come risulta dalla variazione n. C2787 del 26 aprile 1994.
In confine con: beni comuni, salvo altri. Controparte_1
A seguito di Variazione Territoriale del 01/01/2024 - Legge regionale 1/2013 - il
Comune ove è sito l' immobile, indicato nell'atto di provenienza “Comune di
EG” (F695), è stato trasferito al Controparte_2
EG (M320C).
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 14.10.2002 repertorio n. 408314 raccolta n. Persona_3
3
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione delle seguenti ipoteche volontarie:
ipoteca costituita con atto del notaio di Bologna in data 14/10/2002 rep. Persona_3
n. 408315 e racc. n. 8940 iscritta a Bologna il 5/11/2002 R.G. 52385 e R.P. 11222, annotata di surrogazione in data 26/09/2009 R.G.50226 e R.P. 13586 e rinnovata con trascrizione in data 21/09/2022 R.G. 48871 e R.P.9593 e ipoteca costituita con atto del notaio di ZO ED (BO) in data 21 settembre 2009, rep. n. 70225 Persona_4
e racc. n. 10665, iscritta a Bologna il 24/09/2009 R.G. 49548 e R.P.9462;
entrambe le ipoteche sono note alle parti e tollerate.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor
[...]
dichiara che: Pt_2
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in base a concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di
EG (BO) in data 14 dicembre 1989 prot. n. 6263/89 e successive varianti n.
55. /1990 rilasciata in data 1 dicembre 1990 prot. 5563/90 e n. 23/94;

- che successivamente non sono state eseguite negli immobili in contratto opere soggette ad autorizzazione, licenza o concessione;

- che non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sopra citata;

- che in data 14 febbraio 1995 il Comune di EG ha rilasciato il certificato di abitabilità n. 23/94;

Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
4
122/2010 il cedente signor : Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità abitativa, raffigurata nella planimetria catastale depositate in Catasto, in data
26/04/1994 protocollo
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