Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2024, n. 270
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Testo completo
R.G. n. 8862/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 22 gennaio 2024 Per gli opponenti è comparso l'avv. Michela Pintus, in sostituzione dell'avvocato Gallus, la quale conferma le conclusioni così come da ricorso e da note di trattazione scritta del 7 gennaio 2023. Per l'opposta sono presenti la dott.ssa Giovanna Maria Fiori e la dott. Agostina Chessa, le quali insistono per il rigetto del ricorso e si rimettono integralmente alla memoria di costituzione e risposta.
Chiedono di poter depositare in forma cartacea la documentazione richiesta.
Il giudice Autorizza il deposito cartaceo della documentazione esibita dall'amministrazione. Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 22 gennaio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8862/2017 promossa da
IV IU ([...]) elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Castelvì n. 9, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Battista
Gallus, che la rappresenta in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente nei confronti di
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI – DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – ICQRF SARDEGNA, rappresentato da un funzionario dell'amministrazione in virtù di delega in atti opposta conclusioni Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
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1. in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le ragioni di cui all'espositiva;
2. sempre in via preliminare: dichiarare il Ministero decaduto dalla possibilità di azionare la pretesa, per le ragioni di cui all'espositiva;
3. nel merito, ritenere l'ordinanza impugnata illegittima e comunque infondata in fatto e in diritto, per le ragioni in espositiva, ovvero dichiarare sussistente il ne bis in idem e per l'effetto non dovuta – siccome improcedibile - la pretesa del
Ministero.
4. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”. Nell'interesse dell'opposta:
“Si chiede che l'adito Giudice voglia respingere tutte le domande attrici perché infondata in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, per il pagamento delle quali si chiede la condanna del ricorrente”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 UL VO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 77/2017 emessa dal Direttore ad interim dell'ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – ICQRF Sardegna, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari a euro 26.044,58 per violazione degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, per essersi resa responsabile di indebita percezione di aiuti comunitari a carico del
FEAGA, non avendo ella mai esercitato alcuna attività agricola e ponendo a fondamento della domanda di corresponsione dei contributi un contratto di affitto di fondi rustici nullo, come da contestazione di cui al processo verbale del 19 giugno 2014. 1.1. L'opponente ha formulato i seguenti motivi di opposizione: I) Incompetenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad emettere l'ordinanza di ingiunzione. In materia di potere sanzionatorio ai sensi della legge 898/1986 il Ministero ha una competenza residuale, esercitabile soltanto nei casi in cui non sia stato appositamente istituito dalla Regione un Organismo pagatore deputato all'esercizio del potere sanzionatorio per indebita percezione di aiuti comunitari. Con delibera della giunta regionale 10/12 del 21 febbraio 2017 la Regione Sardegna ha individuato come Organismo pagatore l'ARGEA, la quale all'art. 16 del suo Statuto ha disciplinato espressamente organizzazione e attribuzioni dell'Agenzia nella qualità di Organismo pagatore regionale. Alla data di emissione dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, il Ministero aveva esaurito la sua funzione in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, che avrebbe dovuto essere esercitata dall'ARGEA, con conseguente illegittimità della delibera per difetto di competenza in capo all'amministrazione che l'ha irrogata. II) Violazione art. 4 lett. a) L.898/1986 L'art. 4 della legge 898/1986 prevede che nei casi in cui la contestazione non sia immediata, gli estremi della violazione debbano essere comunicati agli interessati entro il termine di 180 giorni dalla data di accertamento.
La norma in commento ha carattere speciale, e dunque prevalente, rispetto all'art. 28 della legge 689/1981, che per l'emanazione del provvedimento di applicazione di sanzione amministrativa prevede il termine di prescrizione di cinque anni.
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Nel caso in esame la denuncia dei fatti è avvenuta in data 14 ottobre 2014, l'accertamento ad opera della Guardia di Finanza è intervenuto in data 19 giugno 2014, mentre la comunicazione degli estremi della violazione alla ricorrente è avvenuta solo nel 2017. L'ordinanza è stata quindi emessa oltre il termine di prescrizione, o decadenza, previsto dalla norma speciale.
In ogni caso, dato il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento dell'accertamento e quello dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, quest'ultima sarebbe comunque illegittima. III) Violazione e falsa applicazione della legge 689/1981 e degli articoli 2 e 3 della legge 898/1986. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 898/1986 non si applica ai fatti integranti il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.c., giusta il chiaro disposto dell'art. 2 della medesima legge – nella versione introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 – il cui impianto sanzionatorio trova applicazione 'ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p.”, diversamente sanzionato con pene più severe e con la previsione della confisca obbligatoria anche per equivalente, avente anch'essa carattere sanzionatorio. IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 817/1971. Nel merito, è da ritenersi viziata la ricostruzione offerta dalla Guardia di Finanza, accolta dall'autorità amministrativa, basata sulla presunta nullità del contratto di affitto di fondi rustici stipulato dalla ricorrente, per violazione dell'art. 8 del contratto di compravendita dei terreni in questione, stipulato in data 23 novembre 1990, tra i locatori Cau e VO LI, il denunciante e altri soggetti, tutti in qualità di acquirenti, e l'ISMEA in qualità di venditore. In particolare, l'art. 8 prevedeva un vincolo decennale di inalienabilità e cessazione dell'attività di coltivazione e un vincolo trentennale di indivisibilità. Il vincolo decennale al momento della stipula del contratto di affitto era ampiamente decorso, così come il vincolo di indivisibilità, da intendersi della durata non più di trent'anni, ma di quindici, in ragione della modifica apportata all'art. 11 della legge 14 agosto 1981 dall'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
V) Improcedibilità della domanda per sussistenza del ne bis in idem. La somma di 26.036,63 euro, di cui all'ordine di pagamento ingiunto con il provvedimento impugnato, è stata già oggetto dapprima di sequestro preventivo penale e successivamente di confisca nell'ambito del procedimento penale a carico dell'opponente, conclusosi con sentenza di applicazione della pena n. 433/2015 emessa dal GUP presso il Tribunale di Cagliari.
Inoltre, la ricorrente è stata anche condannata dalla Corte dei Conti alla rifusione a favore dell'AGEA della somma di euro 26.036,63. Pertanto, l'applicazione di una sanzione amministrativa di pari importo darebbe luogo a un illegittimo bis in idem in relazione allo stesso fatto.
1.2. Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito, la revoca dell'ordinanza.
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale ha replicato ai singoli motivi di opposizione nei seguenti termini: I) La Regione Sardegna non ha ancora istituito un proprio Organismo pagatore regionale, l'ARGEA infatti è stata soltanto
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 22 gennaio 2024 Per gli opponenti è comparso l'avv. Michela Pintus, in sostituzione dell'avvocato Gallus, la quale conferma le conclusioni così come da ricorso e da note di trattazione scritta del 7 gennaio 2023. Per l'opposta sono presenti la dott.ssa Giovanna Maria Fiori e la dott. Agostina Chessa, le quali insistono per il rigetto del ricorso e si rimettono integralmente alla memoria di costituzione e risposta.
Chiedono di poter depositare in forma cartacea la documentazione richiesta.
Il giudice Autorizza il deposito cartaceo della documentazione esibita dall'amministrazione. Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 22 gennaio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8862/2017 promossa da
IV IU ([...]) elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Castelvì n. 9, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Battista
Gallus, che la rappresenta in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente nei confronti di
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI – DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – ICQRF SARDEGNA, rappresentato da un funzionario dell'amministrazione in virtù di delega in atti opposta conclusioni Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
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1. in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le ragioni di cui all'espositiva;
2. sempre in via preliminare: dichiarare il Ministero decaduto dalla possibilità di azionare la pretesa, per le ragioni di cui all'espositiva;
3. nel merito, ritenere l'ordinanza impugnata illegittima e comunque infondata in fatto e in diritto, per le ragioni in espositiva, ovvero dichiarare sussistente il ne bis in idem e per l'effetto non dovuta – siccome improcedibile - la pretesa del
Ministero.
4. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”. Nell'interesse dell'opposta:
“Si chiede che l'adito Giudice voglia respingere tutte le domande attrici perché infondata in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, per il pagamento delle quali si chiede la condanna del ricorrente”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 UL VO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 77/2017 emessa dal Direttore ad interim dell'ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – ICQRF Sardegna, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari a euro 26.044,58 per violazione degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, per essersi resa responsabile di indebita percezione di aiuti comunitari a carico del
FEAGA, non avendo ella mai esercitato alcuna attività agricola e ponendo a fondamento della domanda di corresponsione dei contributi un contratto di affitto di fondi rustici nullo, come da contestazione di cui al processo verbale del 19 giugno 2014. 1.1. L'opponente ha formulato i seguenti motivi di opposizione: I) Incompetenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad emettere l'ordinanza di ingiunzione. In materia di potere sanzionatorio ai sensi della legge 898/1986 il Ministero ha una competenza residuale, esercitabile soltanto nei casi in cui non sia stato appositamente istituito dalla Regione un Organismo pagatore deputato all'esercizio del potere sanzionatorio per indebita percezione di aiuti comunitari. Con delibera della giunta regionale 10/12 del 21 febbraio 2017 la Regione Sardegna ha individuato come Organismo pagatore l'ARGEA, la quale all'art. 16 del suo Statuto ha disciplinato espressamente organizzazione e attribuzioni dell'Agenzia nella qualità di Organismo pagatore regionale. Alla data di emissione dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, il Ministero aveva esaurito la sua funzione in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, che avrebbe dovuto essere esercitata dall'ARGEA, con conseguente illegittimità della delibera per difetto di competenza in capo all'amministrazione che l'ha irrogata. II) Violazione art. 4 lett. a) L.898/1986 L'art. 4 della legge 898/1986 prevede che nei casi in cui la contestazione non sia immediata, gli estremi della violazione debbano essere comunicati agli interessati entro il termine di 180 giorni dalla data di accertamento.
La norma in commento ha carattere speciale, e dunque prevalente, rispetto all'art. 28 della legge 689/1981, che per l'emanazione del provvedimento di applicazione di sanzione amministrativa prevede il termine di prescrizione di cinque anni.
pagina 2 di 9
Nel caso in esame la denuncia dei fatti è avvenuta in data 14 ottobre 2014, l'accertamento ad opera della Guardia di Finanza è intervenuto in data 19 giugno 2014, mentre la comunicazione degli estremi della violazione alla ricorrente è avvenuta solo nel 2017. L'ordinanza è stata quindi emessa oltre il termine di prescrizione, o decadenza, previsto dalla norma speciale.
In ogni caso, dato il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento dell'accertamento e quello dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, quest'ultima sarebbe comunque illegittima. III) Violazione e falsa applicazione della legge 689/1981 e degli articoli 2 e 3 della legge 898/1986. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 898/1986 non si applica ai fatti integranti il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.c., giusta il chiaro disposto dell'art. 2 della medesima legge – nella versione introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 – il cui impianto sanzionatorio trova applicazione 'ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p.”, diversamente sanzionato con pene più severe e con la previsione della confisca obbligatoria anche per equivalente, avente anch'essa carattere sanzionatorio. IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 817/1971. Nel merito, è da ritenersi viziata la ricostruzione offerta dalla Guardia di Finanza, accolta dall'autorità amministrativa, basata sulla presunta nullità del contratto di affitto di fondi rustici stipulato dalla ricorrente, per violazione dell'art. 8 del contratto di compravendita dei terreni in questione, stipulato in data 23 novembre 1990, tra i locatori Cau e VO LI, il denunciante e altri soggetti, tutti in qualità di acquirenti, e l'ISMEA in qualità di venditore. In particolare, l'art. 8 prevedeva un vincolo decennale di inalienabilità e cessazione dell'attività di coltivazione e un vincolo trentennale di indivisibilità. Il vincolo decennale al momento della stipula del contratto di affitto era ampiamente decorso, così come il vincolo di indivisibilità, da intendersi della durata non più di trent'anni, ma di quindici, in ragione della modifica apportata all'art. 11 della legge 14 agosto 1981 dall'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
V) Improcedibilità della domanda per sussistenza del ne bis in idem. La somma di 26.036,63 euro, di cui all'ordine di pagamento ingiunto con il provvedimento impugnato, è stata già oggetto dapprima di sequestro preventivo penale e successivamente di confisca nell'ambito del procedimento penale a carico dell'opponente, conclusosi con sentenza di applicazione della pena n. 433/2015 emessa dal GUP presso il Tribunale di Cagliari.
Inoltre, la ricorrente è stata anche condannata dalla Corte dei Conti alla rifusione a favore dell'AGEA della somma di euro 26.036,63. Pertanto, l'applicazione di una sanzione amministrativa di pari importo darebbe luogo a un illegittimo bis in idem in relazione allo stesso fatto.
1.2. Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito, la revoca dell'ordinanza.
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale ha replicato ai singoli motivi di opposizione nei seguenti termini: I) La Regione Sardegna non ha ancora istituito un proprio Organismo pagatore regionale, l'ARGEA infatti è stata soltanto
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