Trib. Termini Imerese, sentenza 29/11/2024, n. 1342

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 29/11/2024, n. 1342
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 1342
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2433/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Zampieri, Parte_1
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Monreale (Pa), via Roma, 48.
- RICORRENTE –
CONTRO
(oggi ), Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2022, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere una docente precaria, con ultima sede di servizio presso la Scuola Primaria
I.C. “Ficarazzi - Tesauro” di Ficarazzi (PA), di avere prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di
1


ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd.
“carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni, così come precisate nelle note di trattazione scritta del 18.11.2024, chiedendo: “previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_2
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro
[...]
strumento equipollente, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente”.
L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata in data 02.08.2023 (cfr. nota di deposito del 17.10.2023), sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
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123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti Controparte_3
di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
[...]
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
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