Trib. Crotone, decreto 12/02/2025

TRIB Crotone
Decreto
12 febbraio 2025
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TRIB Crotone
Decreto
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, decreto 12/02/2025
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N.R.G. 1556/2024
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente dott. Alfonso Scibona - Giudice rel. dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. r.g. 1556/2024, avente ad oggetto “Opposizione allo stato passivo”,
PROMOSSO DA
LODINI TRANS S.R.L. (P. IVA 02391330608), in persona del relativo l.r.p.t., elett.me domiciliata a Roma, viale Parioli n. 2; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Molinari e Francesco
Stati, giusta procura in atti;

OPPONENTE
CONTRO
AF TIR SERVIZI S.R.L.S. (P. IVA 03765940790) sottoposta alla Procedura di Liquidazione
Giudiziale iscritta al n. 8/2024, in persona del relativo Curatore p.t., elett.te domiciliata presso l'indirizzo PEC valentina.putorti@avvocaticrotone.legalmail.it, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Putortì, giusta procura in atti;

OPPOSTA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. - La società Lodini Trans s.r.l. presentava, in seno alla procedura di liquidazione giudiziale n. 8/2024 a carico di AF TIR SERVIZI S.R.L.S., domanda di ammissione al passivo per un credito chirografario pari ad Euro 8.826,29, di cui: € 7.980,00 a titolo di “mancata restituzione di n. 532 Epal”; € 305,00 in forza della fattura n. 258 del 28.02.2023 per “mancato carico del 27.02.2023”; € 601,29 a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
2. - Il Giudice Delegato, recependo i rilievi della Curatela, non ammetteva il credito perché non sufficientemente provato. Lo stato passivo veniva depositato e reso esecutivo.
-1- 3. - La creditrice ha quindi proposto opposizione ex artt. 206 e ss. C.C.I.I. con ricorso depositato in data 15.11.2024, insistendo per la ammissione del credito suddetto.
4. - Il ricorso è stato notificato al curatore, il quale si è costituito rilevando che la domanda, pur tenuto conto della sopravvenuta produzione documentale versata dall'istante, non possa essere accolta.
5. - All'udienza del 22.01.2025 il sottoscritto giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio.
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1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti dirimenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'att. 151 CCII, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito nei confronti di una società soggetta a liquidazione giudiziale è devoluta al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato.
È quindi in questa sede irrilevante l'avvenuta riassunzione - da parte dell'odierna opponente - del giudizio ordinario, con fissazione della prima udienza successiva alla declaratoria di interruzione di cui all'art. 143 comma 3 CCII per la data del
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