Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 155
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 155
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Giudice Dr. Francesca Cosentino
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14006/2024, vertente TRA
(TORINO (TO), 16/09/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
CALONZI FRANCESCA;

E
(OM (RM), 02/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
GALEOTA CAMILLA;

NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Controparte_1 chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte 1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto il 01/05/2005 a OM (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 00128 parte 2 serie A03 anno 2005).
-
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol. 6193/2023 del 25/05/2023 RG n. 40329/2022 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1 le figlie minori AB ed MA (rispettivamente nate a Roma in data
6/05/2010 e 12/04/2013) verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso l'abitazione della
madre;

2 il sig. UG potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le richieste ed esigenze delle figlie e, in caso di disaccordo: a fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19,00;
la settimana in cui le figlie non stanno con il padre nel weekend quest'ultimo potrà trascorrere con loro dal giovedì all'uscita da scuola a venerdì alle 19.00;


durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Le date esatte saranno concordate in modo preciso entro la fine di ottobre di ciascun anno;
nelle vacanze pasquali per l'intero periodo da alternare, di anno in anno, con una intera settimana nel periodo invernale;
nel periodo estivo per
15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 marzo di ciascun anno;
alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività. Le bimbe trascorreranno il giorno del loro
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