Trib. Mantova, sentenza 27/11/2024, n. 376

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 27/11/2024, n. 376
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 376
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. G B Presidente Relatore
Dott.ssa V M Gdice
Dott.ssa E P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/09/2024 al n. 4699/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONACELLI ENZO CESARE, elettivamente domiciliata in VIA TEZZE, 2
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONACELLI ENZO CESARE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MONACELLI ENZO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA TEZZE, 2
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MONACELLI ENZO CESARE
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del


19/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) I ricorrenti Parte_1 CP_1
stabiliranno la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) La figlia , maggiorenne, non economicamente autosufficiente, rimarrà Per_1
collocata presso la madre, con residenza in Mantova, via Intra n. 2/C.
3) Il signor , a titolo di concorso nel contributo del mantenimento CP_1
della figlia , corrisponderà alla signora , entro e non Per_1 Parte_1
oltre il primo giorno di ogni mese, a decorrere dal mese in cui sarà pronunciata
la sentenza di scioglimento del matrimonio della presente procedura, l'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili;
detto importo si rivaluterà annualmente in
base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati a decorrere dall'anno 2025.
Il padre si obbliga a rilasciare le prescritte autorizzazioni e ad esperire le
formalità atte a consentire alla madre di ottenere la corresponsione nella misura
del 100% degli assegni del nucleo familiare che saranno eventualmente erogati
dall'INPS per la figlia.
4) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza
necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte
della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore
che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) - spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica:
occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente
prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale);
quelle
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(sempre su prescrizione medica) per accertamenti,
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