Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. R.G. 3515/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3515/2019 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
OR ED, nato a [...] il [...], C.F. [...], in proprio e nella qualità di procuratore speciale di OR JM, nato in [...] il [...], OR
AD, nata in [...] il [...], OR ON, nata in [...] il [...], OR DO, nato in [...] il [...], OR MA, nato in [...] il [...], OR
QI, nata in [...] il [...], OR RT, nato in [...] il [...], OR
LT, nato in [...] il [...], e OR IM, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
COMUNE DI SCICLI, P.I. 00080070881, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SOLARINO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Nel merito in via principale si chiede di accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo e/o concorrente, del Comune di Scicli, conseguentemente e per l'effetto, - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 cost., 1226, 2043,2054,
2055,2056, 2059 cod. civ. condannare il Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Scicli in Via Francesco Mormino Penna 297018 Scicli (Ragusa), al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 2055 cc e quindi al pagamento della intera somma che verrà liquidata dal Tribunale, in favore di ogni singola parte attrice sostanziale in relazione al danno parentale richiesto per la morte di OR JA, rappresentata dal procuratore speciale, secondo pagina 1 di 8
quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n. 1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del Comune di Scicli di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, si chiede che la stessa venga limitata al sig. RR ZM che nel primo processo rappresentava – deve ritenersi invalidamente – anche gli altri attori che quindi mai hanno rivestito validamente la qualità di parti processuali posto che nella sentenza si legge una declaratoria di nullità ab origine della procura notarile con conseguente riconoscimento in favore di tutti gli attori ad eccezione del RR ZM del diritto ad ottenere il risarcimento del danno parentale da morte di congiunto e consequenziale declaratoria di condanna alla somma a titolo di danno non patrimoniale da morte di congiunto che verrà riconosciuta dal Tribunale, in favore dei medesimi secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via ulteriormente subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del Comune di
Scicli di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem posto che il numero complessivo dei soggetti rappresentati dal signor RR ZM in questo giudizio sono 9, mentre quelli di cui al primo giudizio sono 8 il tribunale accerti anche ai sensi dell'art. 115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione che nei confronti dell'odierno attore di cui al numero 4 dell'elenco ovvero il signor OR DO, nato il [...], figlio della vittima, del cui nominativo, non vi è traccia né nell'atto di citazione del vecchio giudizio né tantomeno nella sentenza, alcun giudicato né formale né a maggior ragione sostanziale, possa essersi mai verificato e, conseguentemente dichiari il diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento del danno parentale reclamato per la morte del genitore, secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e
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poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo. Nel merito in via ancor più gradata ferma restando la richiesta di accertamento del Comune di Scicli di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, anche ai sensi dell'art.115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione si chiede di accertare che in questo giudizio vi è un ulteriore soggetto, il cui nominativo non si rinviene tra quelli indicati in sentenza né in atto di citazione ovvero il signor OR RT , fratello della vittima e di cui, come detto, in egual misura al OR DO non si rinviene traccia né in atto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3515/2019 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
OR ED, nato a [...] il [...], C.F. [...], in proprio e nella qualità di procuratore speciale di OR JM, nato in [...] il [...], OR
AD, nata in [...] il [...], OR ON, nata in [...] il [...], OR DO, nato in [...] il [...], OR MA, nato in [...] il [...], OR
QI, nata in [...] il [...], OR RT, nato in [...] il [...], OR
LT, nato in [...] il [...], e OR IM, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
COMUNE DI SCICLI, P.I. 00080070881, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SOLARINO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Nel merito in via principale si chiede di accertare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo e/o concorrente, del Comune di Scicli, conseguentemente e per l'effetto, - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 cost., 1226, 2043,2054,
2055,2056, 2059 cod. civ. condannare il Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Scicli in Via Francesco Mormino Penna 297018 Scicli (Ragusa), al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 2055 cc e quindi al pagamento della intera somma che verrà liquidata dal Tribunale, in favore di ogni singola parte attrice sostanziale in relazione al danno parentale richiesto per la morte di OR JA, rappresentata dal procuratore speciale, secondo pagina 1 di 8
quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n. 1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del Comune di Scicli di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, si chiede che la stessa venga limitata al sig. RR ZM che nel primo processo rappresentava – deve ritenersi invalidamente – anche gli altri attori che quindi mai hanno rivestito validamente la qualità di parti processuali posto che nella sentenza si legge una declaratoria di nullità ab origine della procura notarile con conseguente riconoscimento in favore di tutti gli attori ad eccezione del RR ZM del diritto ad ottenere il risarcimento del danno parentale da morte di congiunto e consequenziale declaratoria di condanna alla somma a titolo di danno non patrimoniale da morte di congiunto che verrà riconosciuta dal Tribunale, in favore dei medesimi secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo.
Nel merito in via ulteriormente subordinata ferma restando la richiesta di accertamento del Comune di
Scicli di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem posto che il numero complessivo dei soggetti rappresentati dal signor RR ZM in questo giudizio sono 9, mentre quelli di cui al primo giudizio sono 8 il tribunale accerti anche ai sensi dell'art. 115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione che nei confronti dell'odierno attore di cui al numero 4 dell'elenco ovvero il signor OR DO, nato il [...], figlio della vittima, del cui nominativo, non vi è traccia né nell'atto di citazione del vecchio giudizio né tantomeno nella sentenza, alcun giudicato né formale né a maggior ragione sostanziale, possa essersi mai verificato e, conseguentemente dichiari il diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento del danno parentale reclamato per la morte del genitore, secondo quanto previsto, per il danno non patrimoniale da morte di congiunto dalla tabella milanese in vigore al momento della emanazione della sentenza con espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato imprevedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art. 1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e
pagina 2 di 8
poi via via rivalutati fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo. Nel merito in via ancor più gradata ferma restando la richiesta di accertamento del Comune di Scicli di responsabilità esclusiva e/o concorsuale nella produzione dell'evento, ove venga riconosciuta una valenza di merito alla pronuncia, 396/2015, la preclusione del ne bis in idem, anche ai sensi dell'art.115 cpc, in assenza di contestazione della controparte rispetto a questa posizione si chiede di accertare che in questo giudizio vi è un ulteriore soggetto, il cui nominativo non si rinviene tra quelli indicati in sentenza né in atto di citazione ovvero il signor OR RT , fratello della vittima e di cui, come detto, in egual misura al OR DO non si rinviene traccia né in atto
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