Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 24

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 24
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12077/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONACINA LUCIA e CHIARINI LUISA e
, c.f. P_ C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GENCHI GIULIANA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/06/2024, con cui e , Parte_1 P_ unitisi in matrimonio a Desenzano del AR-BS in data 5.5.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Desenzano del AR-BS al numero 7, parte II, serie A, dell'anno 2008), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;

Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;

Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;

Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_2 Parte_1
(BS) il 22.03.1972 (C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 P_
(C.F ). C.F._2
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
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Tribunale Ordinario di Brescia
3) Disporre che il figlio minore nato a [...] in data [...] (C.F. Persona_1
venga affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa con residenza presso la madre IG.ra C.F._3
e collocamento paritario presso ciascun genitore come di seguito indicato. Parte_1
4) Il collocamento paritario del figlio minore presso i genitori verrà attuato mediante l'alternanza di una Per_1 settimana in cui trascorrerà 4 giorni (lunedì, martedì, sabato e domenica) con la madre e 3 giorni (mercoledì, Per_1 giovedì e venerdì) con il padre e di una settimana in cui trascorrerà 4 giorni (lunedì, martedì, sabato e Per_1 domenica) con il padre e 3 giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) con la madre, come di seguito meglio specificato.
Nella prima settimana: trascorrerà con la madre i giorni di lunedì (al termine della scuola e già dal mattino nei Per_1 giorni di vacanza) e del martedì, comprensivi del pernottamento, e trascorrerà con il padre quelli del mercoledì (al termine della scuola e già dal mattino nei giorni di vacanza) del giovedì e del venerdì, comprensivi del pernottamento, e rientrerà il sabato presso la madre (al termine della scuola e già dal mattino nei giorni di vacanza) con la quale trascorrerà i giorni di sabato e domenica, comprensivi dei pernottamenti.
Nella seconda settimana: i genitori invertiranno quanto previsto nella precedente e, pertanto, trascorrerà con il Per_1 padre i giorni di lunedì (al termine della scuola e già dal mattino nei giorni di vacanza) e del martedì, comprensivi del pernottamento, e trascorrerà con la madre quelli del mercoledì (al termine della scuola e già dal mattino nei giorni di vacanza) del giovedì e del venerdì, comprensivi del pernottamento, e rientrerà il sabato presso il padre (al termine della scuola e già dal mattino nei giorni di vacanza) con il quale trascorrerà i giorni di sabato e domenica, comprensivi dei pernottamenti.
I genitori concordano che durante il periodo scolastico, anche nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, Per_1 si possa recare dalla madre nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti e comunque per le sue attività di studio.
5) I genitori concordano che trascorrerà un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze Per_1 scolastiche estive con ciascuno di essi, impegnandosi ad individuare e comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno.
Inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con Per_1 ciascun genitore, prevedendo in ogni caso che per ciascun anno trascorrerà alternativamente la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro.
Ad anni alterni trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, ad anni alterni comprendenti la Pasqua e la Pasquetta.
Anche per le altre festività i genitori adotteranno i criteri dell'alternanza. E pertanto le festività del 25 aprile con la madre e del primo maggio con il padre, del 2 giugno con la madre e del 15 agosto con il padre, del 1 novembre con la madre e del 8 dicembre con il padre, così alternativamente per gli anni a seguire, sempre compatibilmente con le esigenze anche extrascolastiche del minore.
6) La responsabilità genitoriale continuerà ad essere
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