Trib. Palmi, sentenza 21/03/2024, n. 228
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Testo completo
R.G. n. 1361/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 21 marzo 2024
All'udienza del 21/03/2024 alle ore 10.48 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Giovannella Gattuso, per delega dell'avv. Andrea Greco, nell'interesse dell'opponente
RA NG.
Nessuno è presente nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione già costituita.
Nessuno è presente per la Prefettura di Reggio Calabria già costituita.
L'avv. Gattuso eccepisce la tardività della costituzione della Agenzia delle Entrate e della
Prefettura intervenute in violazione del termine di gg. 10 antecedenti l'udienza del
28/02/2024 con la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta;
in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere tempestiva la costituzione di controparte sin da ora eccepisce la nullità della notificazione della cartella esattoriale collocata temporalmente nel 2020 tant'è che la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessaria la nuova notifica poi perfezionatasi nel 2022;
contesta, altresì, quanto dedotto ed eccepito che si presenta inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto e chiede che la causa venga rinviata all'udienza di discussione con la concessione di termine per approfondire le questioni sollevate all'odierna udienza.
Il Giudice
- considerato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in data
20/02/2024 e che la Prefettura di Reggio Calabria si è costituita in data 27/02/2024 rispetto alla data di udienza del 28/02/2024,
- considerato, dunque, che entrambe le costituzioni risultano perfezionate in violazione del termine di gg. 10 antecedenti l'udienza,
- evidenziato che l'art. 281 undecies comma 3 c.p.c. prevede che la tardività della costituzione determina la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali o di chiedere la chiamata del terzo ma non anche per la produzione documentale,
- ritenuto, quindi, che la produzione documentale è ammissibile,
- considerato, tuttavia, che dalla documentazione prodotta dall'agente per la riscossione emerge che la procedura notificatoria iniziata nel 2020 comunque non si è perfezionata in quell'anno e che la notifica della cartella esattoriale n.
1
09420190026226301001 deve intendersi perfezionata solo in data 23/09/2022 come dedotto dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo;
- considerato, quindi, che non è necessario concedere al ricorrente il rinvio in quanto è stato richiesto solo per l'ipotesi di concreta utilizzabilità ai fini del decidere della notifica temporalmente collocata nel 2020;
P.Q.M
. ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Gattuso precisa le conclusioni riportandosi a quelle già articolate nel ricorso introduttivo e discute la causa oralmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. dando lettura in udienza della sentenza sotto estesa.
R.G. n. 1361/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1361 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale, chiamata all'udienza del 21/03/2024, vertente tra
RA NG (nato a [...] l'[...] – c.f. [...]), rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Greco
- ricorrente opponente -
e
Agenzia delle Entrate Riscossione (p.iva 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
- resistente opposto -
2
e
Prefettura di Reggio Calabria (c.f. 80009220809), in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
- resistente opposta -