Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2024, n. 1172
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Testo completo
N. R.G. 4138/2023
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4138/2023 R. G. e promossa con ricorso in appello, iscritto a ruolo in data 21/08/2023 da
AI DR (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano
MARCHESINI, del Foro di Verona, come da procura in calce del ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Verona - Via Pallone n. 20. ricorrente appellante contro
PREFETTURA DI VICENZA - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, in persona del Prefetto pro tempore. appellato contumace
In punto: Appello avverso la sentenza n. 115/2023, notificata il 25.07.2023, del Giudice di Pace di
Vicenza, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Vicenza Fasc. n.
2021/1494 Prot. 3105 220-15 del 29/04/2022.
All'udienza di discussione del 06.06.2024 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle conclusioni precisate, come da verbale di udienza, dal procuratore di parte appellante: “L'avv.
MARCHESINI insiste per l'accoglimento del ricorso di appello e nelle conclusioni colà formulate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 21.08.2023, il sig. AI SS proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe del Giudice di Pace (G.d.P.) di Vicenza, che – adito dal medesimo in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Vicenza, pure in epigrafe individuata, che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 400,00 (quattrocento/00), oltre ad € 9,50 per spese di notifica, per violazione dell'art. 1, comma 1, del DPCM 3.11.2020 (perché, il 06.11.2020, alle ore
11.30, nel territorio comunale di Vicenza, unitamente ad altre persone, si assembrava nel piazzale antistante il Tribunale di Vicenza, in spregio alle misure dettate dalla normativa vigente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) – rigettava il ricorso, convalidando l'ordinanza opposta e compensando le spese di lite tra le parti.
Riepilogate le vicende presupposte ed i punti salienti del ricorso in opposizione, l'appellante svolgeva i motivi di impugnazione di seguito riassunti.
In primo luogo, censurava la parte di motivazione della sentenza concernente la mancata contestazione immediata della violazione, dal G.d.P. ritenuta legittima e ben motivata sulla base di quanto rilevato nel verbale presupposto del Comando Sezione Polizia Stradale di Vicenza, che aveva accertato l'illecito.
Assumeva in proposito che ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 era previsto che la violazione quando è possibile debba essere contestata immediatamente al contravventore, obbligo che nel procedimento amministrativo rimane essenziale presidio del diritto di difesa e la cui inosservanza determina l'illegittimità di tutti gli atti successivi del procedimento, impedendo all'interessato di far valere le proprie ragioni (se il mancato utilizzo del dispositivo di protezione Covid-19 potesse essere sospeso per bere, mangiare, fumare o per la sussistenza di pregresse patologie escludenti l'obbligo).
Né poteva risultare allo scopo sufficiente la giustificazione fornita dalla Polizia nelle controdeduzioni al
Prefetto, di aver immediatamente invitato oralmente i presenti ad indossare le mascherine, trattandosi di un invito rivolto ad un nutrito gruppo di persone senza alcun riferimento alla verifica del rispetto delle distanze interpersonali, che costituiva la ratio dell'art. 1, punto 2, del DPCM 3.11.2020, che espressamente richiamava il D.L. n. 19/2020 convertito in L. n. 35/2020.
Nel verbale invece era omessa l'indicazione delle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che avrebbero precluso agli agenti un intervento diretto e contestuale,
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4138/2023 R. G. e promossa con ricorso in appello, iscritto a ruolo in data 21/08/2023 da
AI DR (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano
MARCHESINI, del Foro di Verona, come da procura in calce del ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Verona - Via Pallone n. 20. ricorrente appellante contro
PREFETTURA DI VICENZA - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, in persona del Prefetto pro tempore. appellato contumace
In punto: Appello avverso la sentenza n. 115/2023, notificata il 25.07.2023, del Giudice di Pace di
Vicenza, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Vicenza Fasc. n.
2021/1494 Prot. 3105 220-15 del 29/04/2022.
All'udienza di discussione del 06.06.2024 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle conclusioni precisate, come da verbale di udienza, dal procuratore di parte appellante: “L'avv.
MARCHESINI insiste per l'accoglimento del ricorso di appello e nelle conclusioni colà formulate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 21.08.2023, il sig. AI SS proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe del Giudice di Pace (G.d.P.) di Vicenza, che – adito dal medesimo in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Vicenza, pure in epigrafe individuata, che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 400,00 (quattrocento/00), oltre ad € 9,50 per spese di notifica, per violazione dell'art. 1, comma 1, del DPCM 3.11.2020 (perché, il 06.11.2020, alle ore
11.30, nel territorio comunale di Vicenza, unitamente ad altre persone, si assembrava nel piazzale antistante il Tribunale di Vicenza, in spregio alle misure dettate dalla normativa vigente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) – rigettava il ricorso, convalidando l'ordinanza opposta e compensando le spese di lite tra le parti.
Riepilogate le vicende presupposte ed i punti salienti del ricorso in opposizione, l'appellante svolgeva i motivi di impugnazione di seguito riassunti.
In primo luogo, censurava la parte di motivazione della sentenza concernente la mancata contestazione immediata della violazione, dal G.d.P. ritenuta legittima e ben motivata sulla base di quanto rilevato nel verbale presupposto del Comando Sezione Polizia Stradale di Vicenza, che aveva accertato l'illecito.
Assumeva in proposito che ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 era previsto che la violazione quando è possibile debba essere contestata immediatamente al contravventore, obbligo che nel procedimento amministrativo rimane essenziale presidio del diritto di difesa e la cui inosservanza determina l'illegittimità di tutti gli atti successivi del procedimento, impedendo all'interessato di far valere le proprie ragioni (se il mancato utilizzo del dispositivo di protezione Covid-19 potesse essere sospeso per bere, mangiare, fumare o per la sussistenza di pregresse patologie escludenti l'obbligo).
Né poteva risultare allo scopo sufficiente la giustificazione fornita dalla Polizia nelle controdeduzioni al
Prefetto, di aver immediatamente invitato oralmente i presenti ad indossare le mascherine, trattandosi di un invito rivolto ad un nutrito gruppo di persone senza alcun riferimento alla verifica del rispetto delle distanze interpersonali, che costituiva la ratio dell'art. 1, punto 2, del DPCM 3.11.2020, che espressamente richiamava il D.L. n. 19/2020 convertito in L. n. 35/2020.
Nel verbale invece era omessa l'indicazione delle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che avrebbero precluso agli agenti un intervento diretto e contestuale,
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