Trib. Venezia, sentenza 22/10/2024, n. 3662
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Testo completo
N. 2545/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa L Mo Presidente dott.ssa T V Giudice dott. V C Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2545 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa con ricorso depositato il 11.3.2020 da
, con le avv. B e I Parte_1
- ricorrente – contro
, con l'avv. P Controparte_1
- resistente - con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO in punto: separazione giudiziale.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 15.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 13.05.2024: Nel merito, in via principale: 1) rigettarsi, in quanto del tutto infondata, la domanda di addebito della separazione formulata nei confronti di ;
2) disporsi l'affido condiviso del Parte_1
figlio con collocazione prevalente presso la madre;
conseguentemente, per quanto Per_1
attiene alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore durante i tempi di permanenza del figlio presso di sé;
mentre, le decisioni di maggior interesse per il bambino relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e ad eventuali trasferimenti temporanei o permanenti
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fuori dal luogo di residenza saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) prevedere che il padre avrà diritto di vedere il figlio presso la residenza materna ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con i tempi e le esigenze di vita dello stesso, purché previo accordo con la madre con un preavviso di almeno 2 giorni;
4) prevedere che il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio a weekend alternati con la madre dal venerdì sera alla domenica sera;
5) prevedere altresì che il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
per 3 giorni durante le vacanze scolastiche Pasquali e 7 giorni durante le vacanze scolastiche Natalizie, con alternanza delle principali festività tra i genitori;
prevedere che i periodi di permanenza presso il padre andranno concordati tra i coniugi;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno la prole e avranno l'obbligo di tenersi informati circa ogni questione relativa al figlio;
6) confermare la revoca del divieto di espatrio già disposta con decreto di data 19.8.2023 pronunciato su concorde istanza delle parti;
7) disporre che sia posto
a carico del sig. l'obbligo di provvedere al versamento di un assegno mensile di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00), con rivalutazione annuale automatica in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
nulla disporsi per il mantenimento della moglie;
8) disporre che le spese straordinarie siano ripartite al 50 % tra i genitori, richiamandosi per la definizione e la ripartizione delle stesse al Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in uso presso il Tribunale di Venezia;
9) l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori 10) in ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario spese generali di studio del 15 %, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria: si precisano le conclusioni come da memoria istruttoria a prova diretta ex art. 183, 6^ comma n. 2 c.p.c. depositata il 23.1.22 nonché memoria a prova contraria ex art. 183, 6^ comma n. 3 c.p.c. depositata il 11.2.22;
per la resistente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 13.05.2024: Nel merito: voglia l'On. Tribunale Ordinario di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così provvedere: 1) affidare il figlio minore alla madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé 1 volta a settimana, oltre alternativamente durante le festività di Natale
e Pasqua, nonché 15 gg. durante il periodo estivo;
2) ordinare a di corrispondere Parte_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 500,00 mensili e in favore del minore di € 500,00, oltre a rivalutazione ISTAT e spese mediche, sportive, scolastiche e ricreative nella misura del 50%;
3) disporre il pagamento integrale dell'assegno unico Inps in favore della resistente;
4) autorizzare la madre a disporre delle somme giacenti e accantonate presso gli
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Istituti Bancari a titolo di indennità di accompagnamento del figlio minore, qualora necessario nell'interesse del medesimo;
5) spese rifuse;
in via istruttoria: si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che la signora viene saltuariamente Controparte_1
aiutata, sia economicamente che per effettuare piccoli lavori domestici presso varie famiglie, dall'assistenza sociale del Comune di residenza;
2) vero che gli aiuti Le occorrono per pagare
l'affitto, le bollette, la spesa e per il mantenimento del figlio minore;
si indica a teste: la dott.ssa
dei Servizi Sociali di Scorzè”. Testimone_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per lo scioglimento del matrimonio contratto all'estero Parte_1
in Lubizhde (Kosovo) con in data 14.1.2011, unione dalla quale è nato il Controparte_1
figlio (09.09.2013). Allega di essere regolarmente assunto con contratto a tempo Per_1
indeterminato presso una società cooperativa, mentre la moglie svolgerebbe lavoro in qualità di colf/badante, seppur non in regola, percependo un guadagno di circa 400,00/500,00 euro mensili. Dichiara di essersi allontanato dalla casa coniugale in Scorzè (Ve) nell'ottobre del
2019, attesa l'impossibilità di proseguire la convivenza, con il consenso della resistente. Da quel momento si sarebbe integralmente fatto carico del pagamento dell'affitto e delle utenze domestiche dalla casa coniugale, oltre al versamento di euro 250,00/300,00 mensili per il mantenimento del figlio. Chiede sia disposto l'affido condiviso del figlio con Per_1
collocazione presso la madre e diritto di visita per il padre come indicato in ricorso;
offre a titolo di contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile pari ad € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla offre in favore della moglie.
Si è costituita in giudizio che ha contestato gli assunti del ricorrente e ha Controparte_1
chiesto l'addebito della separazione con richiesta di risarcimento del danno subito. Adduce che
l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale è stata la conseguenza di varie relazioni extraconiugali dallo stesso intrattenute;
adduce altresì, di essere stata oggetto da parte del marito di comportamenti irrispettosi, maltrattanti e violenti, che hanno condotto la stessa ad uno stato di prostrazione e paure, fatti denunciati dalla resistente all'Autorità competente. La resistente dichiara di avere un lavoro precario su chiamata degli assistenti sociali del Comune di residenza come collaboratrice domestica dal quale riuscirebbe a percepire al meglio euro 250,00 mensili.
La ricorrente deduce che il minore è stato testimone degli episodi di violenza da parte del padre
e, considerato il cattivo esempio fornito da quest'ultimo, chiede che venga disposto
l'affidamento esclusivo alla madre con divieto di incontro per il ricorrente. La resistente ha chiesto per sé un contributo di euro 400,00 mensili, oltre a 400,00 € mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
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All'udienza presidenziale sono stati sentiti entrambi i coniugi anche con l'ausilio di interprete di lingua albanese. La resistente ha rinunciato alla richiesta di affido esclusivo acconsentendo alle visite padre-figlio purché in Italia, formulano richiesta di pronuncia di divieto di espatrio per il minore.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è proseguita per la trattazione.
Con i provvedimenti provvisori il Presidente delegato ha confermato la facoltà per i coniugi di vivere separati e ha affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa familiare;
sono state disposte le visite per il padre con le modalità di cui al ricorso;
è stato disposto il versamento a carico del ricorrente di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
è stato disposto il divieto di espatrio nei confronti del minore.
Il procedimento è proseguito per la fase di trattazione relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale e