Trib. Napoli, sentenza 07/03/2024, n. 2672
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del giudice dott. Ciro Caccaviello;
preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
letto in particolare l'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l.
n. 77/2020 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e disposizioni in materia di processo civile e penale);
visto il provvedimento del 20.4.23, con il quale il G.I. disponeva trattarsi l'odierna udienza mediante deposito di note scritte;
precisato che il presente provvedimento ha valore di verbale
d'udienza;
lette le note di udienza depositate dai procuratori delle parti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
sentenza proc. n. 6522/22 r.g. pag. 1
nella causa civile iscritta al n. 6522 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
TO SA & FIGLI SPA, già AN SA S.p.A., partita iva
00170260657, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Battistello
Caracciolo n. 20/D, presso lo Studio dell'Avvocato Federica Marciano,
C.F. [...], che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
FONTEL S.P.A., P. Iva: 07281070636, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via G. Carducci, 42, presso lo Studio degli avvocati Luigi
Pacileo, codice fiscale [...], e Bruno Pacileo, codice fiscale [...], che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione.
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE GENERALE E
DIREZIONE INTERREGIONALE AN E BR (C.F.
97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
80030620639), presso i cui uffici, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
RESISTENTI
sentenza proc. n. 6522/22 r.g. pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc AN SA & GL spa, già AN
SA s.p.a., ha dedotto che:
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011 aveva in essere due contratti di fornitura di energia elettrica con la
Fontel S.p.A. per due propri POD n. IT001E00015808 e n.
IT001E00000095;
ha sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse da Fontel S.p.A., comprendenti, tra l'altro, un importo
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
(prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988);
l'art. 6, comma. 2, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale di cui si tratta, è stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 1° gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, e dal 1° aprile 2012 per le
Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5 del
D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n.
16 del 2 marzo 2012, in quanto contrastante con il disposto della
Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE;
la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che il consumatore finale, al fine di poter recuperare le somme versate a titolo di addizionale, non
è legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, ma “può esperire in sede civilistica l'ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio”;
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ha chiesto condannarsi Fontel S.p.A. a
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