Trib. Milano, sentenza 26/09/2024, n. 8364
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Testo completo
N. R.G. 7467/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7467 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA DE QU DO (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ruocco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE E COMPASS BANCA S.P.A. (P.IVA 10536040966) in persona dei Procuratori Speciali, Vincenzo Tarillo e Mirko Lanzafame, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, calogero.lanza@milano.pecavvocati.it RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte resistente: “- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta Compass Banca S.p.a. da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, tenere conto del fatto che l'attore ha provveduto ad effettuare prelievi ed acquisti per un totale di € 10.435,00 e pagamenti per € 16.183,45 con una differenza pari ad € 5.748,45: In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 1 di 5 In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di Compass Banca S.p.A. ex art. 52 D. lgs. 196/2003”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la signora DO De UA ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito mediante l'uso di carta revolving, stipulato in data 23 maggio 2008 con la società Compass Banca s.p.a., contestualmente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico. La ricorrente ha contestato, anzitutto, la nullità del contratto di apertura della linea di credito in quanto collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e, quindi, concluso in violazione della normativa relativa al collocamento e alla distribuzione di prodotti finanziari, precisamente dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa. Sotto un diverso profilo, la ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi era stata pattuita con l'indicazione di un limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile e sulla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. La ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità, totale o parziale, del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto della signora De UA a restituire solo le somme ricevute in prestito, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. 2. Si è costituita in giudizio la società Compass S.p.A., chiedendo di rigettare le domande siccome infondate in fatto e in diritto o, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di una delle domande, di tener conto del fatto che la ricorrente aveva effettuato prelievi ed acquisti per un totale di euro 10.435,00 e pagamenti per euro 16.183,45, con una differenza pari ad euro 5.748,45. La difesa della resistente ha contestato la violazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 374\1999 richiamando al riguardo alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito;
in merito al secondo profilo di nullità, invece, ha rilevato come il contratto prodotto contenesse la completa disciplina economica e contrattuale dell'apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving.
3. All'esito della prima udienza è stato esperito un tentativo di conciliazione ma, atteso il suo esito negativo, all'udienza del 25 settembre 2024, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda proposta da DO De UA in via principale, avente ad oggetto la nullità del contratto per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 384\1999, non è fondata. Come già rilevato, la difesa della ricorrente ha chiesto di accertare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7467 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA DE QU DO (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ruocco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE E COMPASS BANCA S.P.A. (P.IVA 10536040966) in persona dei Procuratori Speciali, Vincenzo Tarillo e Mirko Lanzafame, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, calogero.lanza@milano.pecavvocati.it RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte resistente: “- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta Compass Banca S.p.a. da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, tenere conto del fatto che l'attore ha provveduto ad effettuare prelievi ed acquisti per un totale di € 10.435,00 e pagamenti per € 16.183,45 con una differenza pari ad € 5.748,45: In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 1 di 5 In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di Compass Banca S.p.A. ex art. 52 D. lgs. 196/2003”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la signora DO De UA ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito mediante l'uso di carta revolving, stipulato in data 23 maggio 2008 con la società Compass Banca s.p.a., contestualmente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico. La ricorrente ha contestato, anzitutto, la nullità del contratto di apertura della linea di credito in quanto collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione e, quindi, concluso in violazione della normativa relativa al collocamento e alla distribuzione di prodotti finanziari, precisamente dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa. Sotto un diverso profilo, la ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi era stata pattuita con l'indicazione di un limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile e sulla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. La ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità, totale o parziale, del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto della signora De UA a restituire solo le somme ricevute in prestito, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. 2. Si è costituita in giudizio la società Compass S.p.A., chiedendo di rigettare le domande siccome infondate in fatto e in diritto o, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di una delle domande, di tener conto del fatto che la ricorrente aveva effettuato prelievi ed acquisti per un totale di euro 10.435,00 e pagamenti per euro 16.183,45, con una differenza pari ad euro 5.748,45. La difesa della resistente ha contestato la violazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 374\1999 richiamando al riguardo alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito;
in merito al secondo profilo di nullità, invece, ha rilevato come il contratto prodotto contenesse la completa disciplina economica e contrattuale dell'apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving.
3. All'esito della prima udienza è stato esperito un tentativo di conciliazione ma, atteso il suo esito negativo, all'udienza del 25 settembre 2024, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda proposta da DO De UA in via principale, avente ad oggetto la nullità del contratto per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 384\1999, non è fondata. Come già rilevato, la difesa della ricorrente ha chiesto di accertare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una
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