Trib. Roma, sentenza 09/04/2024, n. 4159

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/04/2024, n. 4159
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4159
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 16282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. G G, all'esito delle note ex art 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 16282/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. SALVAGO GABRIELE ricorrente contro
Controparte_1
Avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE resistente
OGGETTO: scatti anzianità
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 16.5.23, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
esponendo:
[...]
di essere stato assunto in data 1/10/2007 mediante contratto di apprendistato della durata di 48 mesi, con inquadramento iniziale nel 6° livello di cui al c.c.n.l. per le aziende del terziario, della distribuzione
e dei servizi e per l'acquisizione del 4° livello finale, con orario di lavoro a tempo parziale;
che con decorrenza dal mese di ottobre 2009 gli è stato attribuito l'inquadramento nel 5° livello di cui al c.c.n.l. di categoria e da ottobre 2011 nel 4° livello;
che la Società convenuta ha considerato l'anzianità utile ai fini della decorrenza degli incrementi automatici d'anzianità (cd. “scatti”) previsti dall'art. 192 del c.c.n.l. di categoria solo a partire dal
1/10/2010, coincidente con la data di attribuzione della qualifica di “apprendista qualificato” rispetto a quella precedente di “apprendista”, con conseguente riconoscimento del primo scatto d'anzianità con decorrenza dal 1/10/2013, anziché dal 1°/7/10;

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che la società, con comunicazione del 13/7/2022 rivolta “a tutti i collaboratori assunti contratto di apprendistato” ha inteso corrispondere a questi ultimi “a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti/00) lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part time secondo l'attuale parametro orario”;
che l'omesso pagamento degli scatti di anzianità, considerando l'intera anzianità di servizio maturata sin dall'assunzione in data 1/10/2007 con contratto di apprendistato, ha generato un credito non solo per lo scatto non riconosciuto, ma anche per le differenze retributive connesse alle mensilità aggiuntive, ai compensi per festività, alla maggiorazione per il lavoro svolto in coincidenza con la domenica e nei giorni festivi e della maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario, trattandosi di voci retributive parametrate alla retribuzione di fatto comprensiva degli scatti di anzianità;
che le somme erogate dalla società in forza del comunicato del 13.7.22 (ad esclusione del superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili, detratto dal conteggio allegato al ricorso e su cui il ricorrente si è riservato di dedurre a seguito dei chiarimenti forniti dalla società trarre all'esito dei chiarimenti forniti dalla società in ordine alla causale di tale elargizione) hanno parzialmente compensato tali differenze retributive, restando il ricorrente creditore della residua somma di € 2223,12, di cui € 1999,62 per scatti di anzianità e ulteriori differenze retributive maturate da ottobre 2011 a dicembre 2022, e la somma residua di € 223,50 per il solo scatto di anzianità maturato da ottobre 2010 a settembre 2011, senza considerare la relativa incidenza sulle altre voci retributive, in mancanza delle buste paga, disponibili solo dal mese di ottobre 2011.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi calcolata l'anzianità di servizio, ai fini della decorrenza degli scatti di anzianità, a far tempo dalla data di assunzione, ovvero dal 01/10/2007;
2- accertare e dichiarare il conseguente diritto a percepire il 1° scatto d'anzianità con decorrenza dal 01/10/2010, il 2° con decorrenza 01/10/2013, il 3° con decorrenza 01/10/2016, il 4° con decorrenza 01/10/2019, il 5° con decorrenza dal 01/10/2022 e gli ulteriori e successivi con cadenza triennale;
3- per gli effetti, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente ed ai titoli innanzi menzionati, dell'importo di € 2.223,12, o della somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
4- condannare, in ogni caso, la parte convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali, sulle somme via via rivalutate, dalle singole scadenze al saldo, anche in relazione agli importi corrisposti

pagina 2 di 6 tardivamente, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c. ed al rimborso del contributo unificato”;
2.- costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando il Controparte_1 conteggio, in quanto “in tale conteggio, peraltro non supportato da buste paga per ciascun mese sin dall'assunzione, non risulta indicato l'importo richiesto in ricorso dal ricorrente a titolo di differenze retributive né come tale importo è stato calcolato e viene, altresì, indicato come voce “totale dovuto” un importo che non corrisponde, in realtà, a quanto effettivamente percepito dal Ricorrente e risultante dalle stesse buste paga (quelle prodotte) da controparte”. In proposito sostiene di aver corrisposto al ricorrente nel corso del rapporto di lavoro svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore, quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% (anziché 30% previsto dal
, premi, dichiarati, in fase di assunzione, assorbibili sui futuri aumenti contrattuali, sicché, in Org_1
caso di riconoscimento delle differenze retributive, tali migliori trattamenti dovranno essere detratti per compensazione.
Aggiunge che non sussiste alcun diritto alle pretese differenze retributive, in quanto: i) parte ricorrente ha accettato per comportamento concludente, ai sensi dell'art 1333 c.c., la proposta della società di definizione della vicenda attraverso il riconoscimento nel luglio 2022 di un superminimo assorbibile di
€ 20,00 lordi mensili, oltre al pagamento di un importo una tantum di € 700,00 lordi a titolo di differenze retributive;
ii) il CCNL di settore non prevede la corresponsione degli aumenti retributivi per scatti di anzianità nel corso del periodo di apprendistato, tanto che le parti contraenti hanno fornito una interpretazione autentica della disciplina contenuta nell'art 112, secondo cui: «il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente”;
iii) per intervenuta prescrizione quinquennale.
3.- La domanda va accolta per le seguenti ragioni.
Il CCNL di settore stipulato il 18.7.2008 prevedeva: “Art. 190 (Decorrenza anzianità di servizio)
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Art. 192 (Scatti di anzianità) Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in pagina 3 di 6 vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età (..)”.

La nota a verbale, citata dalla difesa della società convenuta, testualmente stabiliva: “Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al 1° comma del presente articolo.
Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità.
La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo settore commercio del 10 agosto 1946.
La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;
si tratta, in sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico.

Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.
Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art. 75, C.C.N.L. 18 marzo 1983).
Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine, in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età”.
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3.1- Da tali disposizioni contrattuali si evince che l'anzianità di servizio decorre solitamente dalla data di assunzione, fatte salve deroghe previste per alcuni istituti contrattuali, come quella prevista in tema di scatti di anzianità per il personale assunto prima dell'entrata in vigore del CCNL del 28.3.1987 (art
192 comma 1 lett. C), non riguardante il caso di specie.
In assenza di deroghe convenzionali, gli scatti di anzianità si computano dalla data di assunzione per gli assunti dopo l'entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987. Né risultano esservi deroghe per gli assunti con contratto di apprendistato.
Tanto più che la Corte di Cassazione ha in proposito chiarito che: “In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro” (Cass. Ord. 36380/22).
3.2- La società convenuta, con il comunicato del 13.7.22 , avente ad oggetto “scatti di anzianità periodo di apprendistato”, ha inteso rivedere la precedente decisione di non riconoscere il periodo formativo durante l'apprendistato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità ed ha pertanto riconosciuto, ai dipendenti interessati, da luglio 2022 un superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili per lo scatto non riconosciuto e un importo una tantum di € 700,00 lordi per le differenze retributive, specificando che si tratta di importi da riparametrare per i dipendenti con orario a tempo parziale.
3.3- Tale riconoscimento, operato dalla società, non contiene alcuna richiesta di rinuncia alla controparte. Sicché l'accettazione di tali somme da parte del ricorrente non può comportare rinuncia alle ulteriori somme rivendicate nel presente giudizio, sia per gli scatti di anzianità non correttamente computati sin dalla data di assunzione sia per le differenze retributive sugli istituti contrattuali quali lavoro domenicale, festivo e supplementare, mensilità aggiuntive.
3.4- L'eccezione di prescrizione è infondata, posto che per credito rivendicato a decorrere dal
1.10.2020, primo triennio dalla data di assunzione, non decorre la prescrizione in corso di rapporto di lavoro, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del
pagina 5 di 6 combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.
26246/2022).
3.5- In ordine al quantum, la contestazione del conteggio è generica e infondata. Infatti, per il periodo compreso sino al settembre 2011, in mancanza delle buste paga, parte ricorrente ha chiesto il pagamento del corrispettivo degli scatti maturati, senza considerare la loro incidenza sugli altri istituti contrattuali. L'ulteriore deduzione, secondo cui l'importo calcolato come percepito non corrisponde a quello risultante dalle buste paga, è generica, poiché non sono indicati quali importi, tra quelli analiticamente indicati nel conteggio, non troverebbero corrispondenza nelle buste paga. Generica è anche l'eccezione di compensazione con gli emolumenti erogati in misura superiori ai minimi retributivi, non essendo stati, tali maggiori emolumenti, quantificati né individuati con riferimento alle buste paga presenti in atti.
4.- Il ricorso va pertanto accolto. Parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del 1° scatto d'anzianità con decorrenza dal 01/10/2010 e ai successivi con cadenza triennale. Per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 2022,02, come da come da conteggio depositato con le note del 30.1.2024, che tiene conto del superminimo erogato sino all'udienza del 9.4.24, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
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