Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 10
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Testo completo
R.G. 1591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1591/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
9/E, elettivamente domiciliato in Grignasco, via Vittorio Emanuele II°, 26, presso lo studio degli avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 9/E, elettivamente domiciliata in Grignasco, via Vittorio Emanuele II° n. 26, presso lo studio dell'avv. Katia Bui e dell'avv. Cristiana Corona, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
degli avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CHIEDONO
La pronuncia della propria separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il minore manterrà la propria residenza presso la ex casa familiare sita in Grignasco, via A.
Fasola 9/E.
3) permarrà con i genitori a settimane alterne con trasferimento presso l'altro genitore nella Per_1 serata di domenica o il lunedì al termine dell'orario scolastico.
4) Ciascun genitore nella settimana di propria competenza provvederà ad accompagnare il minore alle sue attività extra scolastiche ludiche, sportive, didattiche o sanitarie. Sul punto in caso di impossibilità a provvedervi da parte del genitore presso il quale sarà collocato per la Per_1 settimana di pertinenza, i genitori si accorderanno di volta in volta.
5) Qualora a uno dei due genitori non sia possibile tenere il minore nei giorni e/o periodi di propria competenza il primo soggetto che dovrà essere interpellato per la propria sostituzione sarà l'altro genitore, ricorrendo all'aiuto dei nonni, altri familiari o eventuale baby sitter solo nel momento in cui entrambi non possano occuparsi della prole.
6) Nel periodo estivo, inteso come quello intercorrente tra la fine della scuola a giugno e la ripresa del successivo anno scolastico a settembre, ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni Per_1 di ferie, anche consecutivi, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il luogo di villeggiatura nonché l'eventuale nome della struttura alberghiera dovranno invece essere comunicati entro la data della partenza. Nel caso in cui le ferie dei genitori coincidessero, il periodo sarà da suddividersi in parti uguali tra il padre e la madre.
7) trascorrerà le festività principali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, Per_1 indicativamente le festività natalizie 2024 verranno così suddivise: il giorno di Natale e l'Epifania con la mamma e il giorno di Santo Stefano e Capodanno con il papà, viceversa per le festività natalizie 2025 e così via ad anni alterni. Fatta salva la possibilità̀ di concordare di anno in anno che
trascorra la settimana dal 24 al 30 dicembre con la mamma e la