Trib. Cuneo, sentenza 29/08/2024, n. 629
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Testo completo
N. R.G. 2312/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: OT. Rodolfo Magrì Presidente OT.SA AleSAndra Nocco Giudice Relatore OT.SA Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2020 promoSA da: con il patrocinio dell'avv. PAOLETTI MAURIZIO, Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA MAMELI 4 BIS, CUNEO, presso il difensore avv. PAOLETTI
MAURIZIO
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PAROLA ROBERTO, elettivamente domiciliata CP_1
in Via S. Croce 46/G, VIGNOLO, presso il difensore avv. PAROLA ROBERTO
RESISTENTE
, nato a [...] il [...], figlio minore rappresentato e difeso dal Controparte_2
curatore speciale avv. Nunziatina Rita PRINZI del Foro di Cuneo, elettivamente domiciliato in
Savigliano, Corso Roma 83, presso il curatore speciale
INTERVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
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CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 8.4.2024:
“CONCLUSIONI
In via preliminare e istruttoria, - dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di ricusazione della
CT avanzata dalla convenuta con la condanna della signora alle spese ed a una pena CP_1
pecuniaria pari ad Euro 250,00 per le ragioni indicate nella memoria depositata in data 30.10.2023 e, per l'effetto, disporre la prosecuzione delle operazioni peritali integrando l'indagine all'accertamento del rischio di sindrome da alienazione parentale del minore a causa della conOTa materna;- CP_2
in ogni caso disporre integrazione di perizia come già disposta dal Giudice finalizzata ad accertare come il rifiuto del minore ad avere rapporti stabili con il padre sia dovuto al comportamento della madre ed alle pressioni dalla steSA esercitate sul minore;- previa ammissione della documentazione proOTa nella memoria 15.02.2024;- previa ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli;1) vero che la vettura Fiat 500 tg. FZ960VP è di proprietà della signora 2) vero che CP_1
la vettura della signora da alcuni mesi, tutte le mattine, è parcheggiata nel parcheggio chiuso CP_1
della Work Line Shop di Villanova Mondovì in via Boves;
A testi la OT.SA la Testimone_1
OT.SA ;- disporre accertamenti a mezzo Guardia di Finanza ed Ispettorato del Testimone_2
Lavoro con audizione di tutti i dipendenti e del titolare della ditta Work Line Store di Villanova
Mondovì finalizzata ad accertare che la signora svolge attività lavorativa presso la citata CP_1
ditta;
- disporre indagini patrimoniali sui c/c intestati e/o cointestati alla signora e CP_1
sui movimenti ivi effettuati;
Nel merito: - disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore - confermare quanto al figlio , maggiorenne, le modalità di Controparte_2 Per_1
visita a liberi accordi padre/figlio mentre quanto al figlio disporre la sua collocazione presso il CP_2
padre a fine settimana alternati e in due giorni infra settimanali con pernottamento e rientro a scuola il mattino dopo preferibilmente il mercoledì e il giovedì confermando per il resto la sua attuale collocazione a settimane alterne dal venerdì all'uscita dalla scuola (in mancanza dalle ore 15,00) fino al lunedì mattina al rientro a scuola o secondo le modalità che verranno stabilite a seguito di integrazione della perizia;
- disporre che il minore nelle vacanze estive sia affidato al padre per 21 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre con almeno un mese di anticipo;
nelle festività di Natale (il giorno di Natale con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro), il
Capodanno, la Pasqua e il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
- disporre che il nucleo familiare sia preso in carico dai Servizi Sociali al fine di garantire al padre le visite e la permanenza del minore presso di sé;
- disporre il versamento di un assegno di mantenimento in favore del minore che CP_2
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sia parametrato e tenga conto della permanenza presso il padre e, in ogni caso, in misura non superiore ad Euro 250,00;
disporre l'erogazione diretta dell'eventuale assegno di mantenimento di
Euro 250,00 in favore del figlio divenuto maggiorenne direttamente in capo al medesimo Per_1
previa audizione dello stesso;
- disporre a carico della madre l'obbligo di contribuire, nella misura del
50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, dentistiche, ludiche, sportive) previamente concordate e documentate tra i coniugi;
- dichiarare non dovuto l'assegno divorzile in favore del coniuge mancandone i presupposti di legge e conformemente ai più recenti richiamati orientamenti giurisprudenziali sull'autodeterminazione e autoresponsabilità dei coniugi ed, in ogni caso, ritenere satisfattiva e compensativa sotto ogni profilo l'intestazione pro quota alla sig.ra CP_1 dell'immobile sito in Laigueglia acquistato nel corso del matrimonio al prezzo di Euro 340.000,00.
Con vittoria di spese di causa e di patrocinio”.
Per parte convenuta
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 8.4.2024:
“CONCLUSIONI DEFINITIVE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis;
1) trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica affinché l'Autorità competente valuti se le conOTe di (nonna paterna) e di Persona_2
(zia paterna) riferite dal minore al Giudice delegato con Persona_3 Controparte_2 lettera 23.12.23 e ribadite personalmente a detto Giudice all'udienza 23.01.24, poSAno configurare i reati p. e p. dagli artt. 572 c.p. e/o 605 c.p. e/o 610 c.p. e/o 581 c.p. in danno del minore
[...]
2) trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica affinché l'Autorità competente CP_2
valuti se la conOTa del padre (padre) riferite dal minore Parte_1 [...] ersonalmente al Giudice delegato all'udienza 23.01.24, poSA configurare il reato p. e CP_2
p. dall'art. 609 quinquies c.p.;
3) nella denegata ipotesi in cui la presente causa, ritenuta matura per la decisione dal Giudice delegato, venisse invece dal IO rimeSA in istruttoria per ulteriore attività della CT dr.SA , ribadisce sin d'ora la propria ISTANZA DI Per_4 CP_1
RICUSAZIONE nei confronti della medesima, richiamando quanto già esposto nella memoria 16.10.23 del sottoscritto difensore. RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL MINORE 4) ferma CP_2
restando la collocazione del minore presso la madre, preso atto di quanto dichiarato Controparte_2 personalmente dal predetto minore al Giudice delegato all'udienza 23.01.24, stabilire se corrisponda all'interesse del minore mantenere l'affidamento congiunto del medesimo, oppure disporlo in via esclusiva alla madre;
RELATIVAMENTE ALLE FREQUENTAZIONI DEL FIGLIO MINORE
IL 5) ferma restando la collocazione del minore presso la Per_5 Per_6 Controparte_2
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madre, stabilire tempi, modalità e luoghi delle frequentazioni padre/figlio ritenuti dal IO idonei a tutelare l'interesse del minore, ed in particolare la sua incolumità fisica e psicologica nelle occasioni in cui il medesimo, ormai ultradodicenne, accetterà di frequentare il padre;
RELATIVAMENTE ALLE
CONDIZIONI ECONOMICHE 6) Confermare integralmente gli assegni mensili dovuti da
[...]
come stabiliti nella sentenza di Separazione Giudiziale emeSA da questo Parte_1
Tribunale (R.G. n. 1504/2018 – sentenza n. 477/2022 pubblicata il 13.05.2022, paSAta in giudicato perché non impugnata), e specificamente: 6/a - porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre , a
[...] CP_1 titolo di assegno per il mantenimento, la cura, l'istruzione e all'educazione dei due figli, la somma di €
800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT
(rivalutazione a decorrere dall'aprile 2018, data in cui venne depositato il ricorso per separazione giudiziale). Oltre al rimborso alla madre del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate e successivamente documentate;
6/b - porre a carico di l'obbligo di versare in favore di , Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo risultante dalla rivalutazione dell'originaria somma mensile nominale di € 700,00 stabilita in favore della predetta con la sentenza di separazione giudiziale, somma da rivalutarsi ex indici ISTAT dall'aprile 2018 (data in cui venne depositato il ricorso per separazione giudiziale) sino all'emissione della sentenza a conclusione del presente procedimento, somma che – così rivalutata – dovrà in futuro continuare ad essere rivalutata ex ISTAT ogni anno successivo all'emissione della sentenza a conclusione del presente procedimento”.
Per il curatore speciale
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 8.4.2024:
“ CONCLUSIONI: disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale Ill.mo, a corredo della pronuncia di ceSAzione degli effetti civili del matrimonio concordatario, già assunta con sentenza n. 498/2021 pubblicata il 10/6/2021. In via preliminare respingere l'istanza di ricusazione della CT avanzata dalla resistente - disporre l'affidamento del minore al Servizio Controparte_2
Socioassistenziale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, competente in ragione del luogo di residenza;
- disporre il collocamento prevalente e la residenza del minore presso la madre in
Villanova Mondovì;
- disporre che i tempi di permanenza del minore presso il ricorrente siano regolati in modo che il figlio poSA avere col padre un rapporto equilibrato e continuativo e così: a week end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o in orari equivalenti
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in assenza di attività scolastica), due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (mercoledì e giovedì, salvo diverso accordo) nella settimana del week end con la mamma e un pomeriggio
(mercoledì,